Art. 2
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014
In vigore dal 7 apr 2026
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014
All’articolo 21 del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 è aggiunto il seguente paragrafo:
«4. I controlli in loco possono essere effettuati a distanza, utilizzando tecnologie adeguate, a condizione che tali controlli assicurino un livello di garanzia equivalente a quello dei controlli in loco.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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