Distillazione temporanea di vino in caso di crisi
1. Può essere concesso un sostegno per la distillazione di vini rossi e rosati prodotti nel territorio continentale della Francia.
2. L’alcole derivante dalla distillazione oggetto del sostegno di cui al paragrafo 1 è utilizzato esclusivamente a fini industriali, in particolare per la produzione di disinfettanti e farmaci, o a fini energetici, in modo da evitare distorsioni della concorrenza.
3. I beneficiari del sostegno di cui al paragrafo 1 sono le aziende vitivinicole che producono o commercializzano i prodotti vitivinicoli di cui all’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le organizzazioni di produttori di vino, le cantine cooperative, le associazioni di due o più produttori o i distillatori di prodotti vitivinicoli.
4. Sono ammissibili al sostegno soltanto i costi di fornitura del vino ai distillatori e della relativa distillazione. L’imposta sul valore aggiunto non è ammissibile al sostegno. Il vino da distillare nell’ambito della presente misura soddisfa i requisiti di commercializzazione all’interno dell’Unione.
5. La Francia può stabilire criteri di priorità per i beneficiari della presente misura. Tali criteri di priorità sono oggettivi e non discriminatori.
6. La Francia può versare fino all’80 % del sostegno per una determinata operazione di distillazione in caso di crisi che sia oggetto di una domanda di sostegno accettata a norma del presente articolo, tramite il pagamento ai beneficiari di un anticipo subordinato alla costituzione, da parte del beneficiario, di una garanzia bancaria o di una cauzione equivalente a favore dello Stato membro almeno di importo pari all’anticipo. Affinché tale intervento sia ammissibile, il versamento finale del sostegno è effettuato entro la data di cui all’, paragrafo 3.
7. La Francia adotta le norme in materia di procedure da seguire per la presentazione della domanda di sostegno di cui al paragrafo 1 e di controllo della misura, che prevedano:
a)
le persone fisiche o giuridiche che possono presentare domanda;
b)
la presentazione e la selezione delle domande, compresi almeno i termini per la presentazione delle stesse, per l’esame dell’adeguatezza di ciascuna azione proposta e per la notifica agli operatori dei risultati della procedura di selezione;
c)
la verifica del rispetto delle disposizioni relative ai prodotti ammissibili e i costi di cui al paragrafo 4 e i criteri di priorità, laddove si applichino tali criteri;
d)
la selezione delle domande, compresa almeno la ponderazione attribuita a ciascun criterio di priorità, laddove si applichino tali criteri;
e)
le modalità per il versamento di anticipi e la costituzione di cauzioni;
f)
il monitoraggio e il controllo delle operazioni di distillazione, l’ammissibilità dei vini distillati e l’uso dell’alcole prodotto.
8. La Francia fissa l’importo del sostegno a favore dei beneficiari sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori a livello regionale o nazionale. L’importo del sostegno non può superare 33 EUR per ettolitro.
Storico versioni
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In sintesi
La disposizione consente di concedere un aiuto finanziario per distillare vini rossi e rosati francesi conformi ai requisiti di commercializzazione dell'Unione Europea. Il sostegno copre unicamente le spese di fornitura del vino ai distillatori e i costi di distillazione, escludendo l'IVA, fino a un massimo di 33 euro per ettolitro. L'alcol prodotto deve essere destinato unicamente a scopi industriali (come disinfettanti e farmaci) o energetici. La Francia ha il compito di definire le regole procedurali, i controlli e gli eventuali criteri di priorità oggettivi e non discriminatori, potendo anche erogare un anticipo fino all'80% a fronte di una garanzia bancaria o cauzione equivalente.
Perché esiste questa norma
La norma introduce un sostegno economico temporaneo per la distillazione dei vini rossi e rosati nella Francia continentale per gestire situazioni di crisi. L'obiettivo è assorbire le eccedenze e impiegare l'alcol ottenuto esclusivamente in ambiti industriali o energetici, evitando distorsioni della concorrenza.
A chi si applica
Si applica alle aziende vitivinicole, organizzazioni di produttori di vino, cantine cooperative, associazioni di produttori e distillatori di prodotti vitivinicoli operanti con vini rossi e rosati prodotti nella Francia continentale.
Esempio pratico
Una cantina cooperativa francese che detiene eccedenze di vino rosso conforme ai requisiti UE presenta domanda di sostegno alla Francia per inviarlo a una distilleria. La cooperativa ottiene un anticipo del 70% del contributo previsto presentando idonea garanzia bancaria, e l'alcol ricavato viene impiegato interamente per produrre disinfettanti.
Adempimenti e conseguenze
I beneficiari devono presentare apposita domanda secondo le procedure nazionali; per ottenere l'eventuale anticipo fino all'80% è obbligatorio costituire una garanzia bancaria o cauzione equivalente a favore dello Stato membro di importo almeno pari all'anticipo. Non sono menzionate specifiche sanzioni nel testo.
Domande frequenti
Come può essere impiegato l'alcol ottenuto dalla distillazione di crisi?L'alcol deve essere utilizzato tassativamente per scopi industriali, in particolare per disinfettanti e farmaci, oppure per fini energetici, così da prevenire distorsioni del mercato.
Quali costi sono coperti dal sostegno e qual è il tetto massimo di aiuto?Sono ammissibili esclusivamente i costi di fornitura del vino ai distillatori e i costi della relativa distillazione, con esclusione dell'IVA, per un importo massimo non superiore a 33 euro per ettolitro.
È possibile ricevere un anticipo sul sostegno concesso?Sì, la Francia può versare un anticipo fino all'80% dell'importo, a condizione che il beneficiario costituisca una garanzia bancaria o cauzione equivalente di valore almeno pari all'anticipo.