Art. 2

Entrata in vigore e applicazione

In vigore dal 30 mar 2026
Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dall’11 maggio 2028. Tuttavia l’, punto 1, lettera b), punti 2, 3 e 4, punto 5, lettera a), punto 6, lettere a) e b) e lettera d), punto ii), punto 7, lettera a), punto 8, punto 13, lettera a), punto i), punto 13, lettera c), punto 15, lettere b) e d), punto 20, lettera d), punto 20, lettera e) concernente l’articolo 18, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 806/214, punto 22, punto 24, lettera a), punto ii), lettere b) e d), punto 27, punti da 29 a 41, punto 45, punto 48 concernente l’articolo 79 ter del regolamento (UE) n. 806/2014 e punti 49 e 50, del presente regolamento, si applica a decorrere dall’11 giugno 2026.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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