Art. 1
In vigore dal 30 mar 2026
Il regolamento (UE) n. 267/2012 è così modificato:
1)
all’, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Nell’allegato I figurano i beni e le tecnologie, compresi i software, che sono prodotti a duplice uso quali definiti nel regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), fatta eccezione per determinati beni e tecnologie specificati nella parte A dell’allegato I del presente regolamento.
3. Entro quattro settimane, lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del regolamento (UE) 2021/821, in relazione ai beni e alle tecnologie specificati all’allegato I, parte A, del presente regolamento.
(*1) Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (GU L 206 dell’11.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/821/oj).»;"
2)
all’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per tutte le esportazioni per cui è richiesta un’autorizzazione ai sensi del presente articolo, tale autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l’esportatore conformemente alle modalità previste all’articolo 14 del regolamento (UE) 2021/821. Le autorizzazioni sono valide in tutto il territorio dell’Unione.»
;
3)
gli allegati sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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