Art. 1

In vigore dal 30 mar 2026
Il regolamento (UE) n. 267/2012 è così modificato: 1) all’, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   Nell’allegato I figurano i beni e le tecnologie, compresi i software, che sono prodotti a duplice uso quali definiti nel regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), fatta eccezione per determinati beni e tecnologie specificati nella parte A dell’allegato I del presente regolamento. 3.   Entro quattro settimane, lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del regolamento (UE) 2021/821, in relazione ai beni e alle tecnologie specificati all’allegato I, parte A, del presente regolamento. (*1)  Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (GU L 206 dell’11.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/821/oj).»;" 2) all’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Per tutte le esportazioni per cui è richiesta un’autorizzazione ai sensi del presente articolo, tale autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l’esportatore conformemente alle modalità previste all’articolo 14 del regolamento (UE) 2021/821. Le autorizzazioni sono valide in tutto il territorio dell’Unione.» ; 3) gli allegati sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2026:759:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo