Art. 3
In vigore dal 27 mar 2026
Nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/808, il punto 1 («Entità dei campioni») è sostituito dal seguente:
«1. Entità dei campioni
L’entità minima dei campioni dev’essere definita nel piano nazionale di controllo dei residui. Essa dev’essere sufficiente perché i laboratori autorizzati possano eseguire i procedimenti analitici necessari per completare lo screening e la conferma. In particolare, per pollame, acquacoltura, conigli, selvaggina d’allevamento, rettili e insetti un campione è costituito da uno o più animali, a seconda delle prescrizioni relative ai metodi analitici. Per le uova la dimensione del campione è di almeno 12 uova, a seconda dei metodi analitici utilizzati. Tuttavia, per le uova di struzzo la dimensione del campione è di un uovo. Qualora in un campione debbano essere analizzate diverse categorie di sostanze con metodi analitici diversi, la dimensione del campione deve essere aumentata di conseguenza.»
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