Art. 4

In vigore dal 24 mar 2026
Le importazioni avvenute in esenzione dal dazio esteso a norma dell’ sono destinate all’uso in operazioni di completamento effettuate dal soggetto esentato, alla distruzione o alla riesportazione. La violazione della presente disposizione comporta la revoca dell’esenzione secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036.
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