Art. 6

Misure transitorie

In vigore dal 20 mar 2026
Misure transitorie 1.   Un passaporto redatto conformemente al modello di passaporto di cui all'allegato III, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 è considerato conforme al modello di passaporto di cui all'allegato I, parte 1, del presente regolamento se è stato rilasciato prima del 1o gennaio 2028 per movimenti a carattere non commerciale di cani da compagnia, gatti da compagnia e furetti da compagnia introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro. 2.   Un passaporto redatto conformemente al modello di passaporto di cui all'allegato III, parte 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 è considerato conforme al modello di passaporto di cui all'allegato II, parte 1, del presente regolamento se è stato rilasciato prima del 1o gennaio 2028 per movimenti a carattere non commerciale di cani da compagnia, gatti da compagnia e furetti da compagnia introdotti in uno Stato membro da un paese terzo o territorio elencato nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2026/636 della Commissione (8). 3.   Per un periodo transitorio che termina il 31 marzo 2027, un certificato sanitario redatto conformemente al modello di certificato sanitario di cui all'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 è considerato conforme al modello di certificato sanitario di cui all'allegato III, parte 1, del presente regolamento se è stato rilasciato prima del 1o ottobre 2026 per movimenti a carattere non commerciale di cani da compagnia, gatti da compagnia e furetti da compagnia introdotti in uno Stato membro da un paese terzo o territorio. 4.   Un certificato sanitario redatto conformemente al modello di certificato sanitario di cui all'allegato, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1938 è considerato conforme al modello di certificato sanitario di cui all'allegato IV, parte 1, del presente regolamento se è stato rilasciato prima del 1o ottobre 2026 per movimenti a carattere non commerciale di volatili da compagnia introdotti in uno Stato membro da un paese terzo o territorio.
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Misure transitorie (Art. 6 Regolamento (UE) 2026/705) — Testo vigente | Portale Normativo