Art. 1
In vigore dal 19 mar 2026
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 è così modificato:
1)
l' è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la seconda frase è soppressa;
b)
i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. La STI non si applica ai sottosistemi CCS a terra e CCS di bordo del sistema ferroviario esistenti e già immessi sul mercato e messi in servizio su tutta la rete ferroviaria di uno Stato membro o su parte di essa entro il 28 settembre 2023, tranne nei casi in cui:
a)
il sottosistema è oggetto di rinnovo o ristrutturazione in conformità all'allegato I, punto 7, del presente regolamento;
b)
l'area d'uso di un veicolo è estesa, conformemente all'articolo 54, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/797, ad almeno tre Stati membri o l'installazione dell'ETCS è indicata nel RINF per i cinque anni successivi nella nuova area d'uso. In tal caso si applica l'allegato I, punto 7.4.2.3, del presente regolamento;
c)
il sottosistema è soggetto ai requisiti di manutenzione delle specifiche di cui all'allegato I, punto 7.2.10, del presente regolamento.
3. L'ambito di applicazione tecnico e geografico della STI è delineato ai punti 1.1 e 1.2 dell'allegato I.»
;
c)
il paragrafo 4 è soppresso;
2)
all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dai seguenti:
«2. I veicoli soggetti al paragrafo 1 che necessitano di sistemi di bordo di classe B per circolare su tratte dotate solo di sistemi di classe B possono beneficiare di fondi dell'Unione se utilizzano le opzioni di cui all'allegato I, punto 4.2.6.1, punti 1 e 2, nonché, fino al 31 dicembre 2040, se utilizzano le opzioni di cui all'allegato I, punto 4.2.6.1, punto 3.»
;
3)
all'articolo 13, i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dal seguente:
«4. Entro 6 mesi dalla pubblicazione nella presente STI dei casi specifici a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, gli Stati membri interessati abrogano tutte le norme nazionali relative alla compatibilità con i sistemi di rilevamento dei treni, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera f), della direttiva (UE) 2016/797.
5. Almeno una volta dopo ciascun aggiornamento dei piani nazionali di attuazione, l'Agenzia esamina la giustificazione economica e tecnica dei casi specifici di sistemi di rilevamento dei treni definiti nel presente regolamento e le corrispondenti date di fine, con l'obiettivo di migliorare l'interoperabilità e l'armonizzazione tecnica del sistema ferroviario europeo. Su tale base e ove opportuno, l'Agenzia trasmette alla Commissione raccomandazioni sui casi specifici.»
;
4)
all'articolo 14, quarto comma, il riferimento a «del punto 6.1.2.4» è sostituito da «dei punti 6.1.2.4 e 6.1.2.5»;
5)
l'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento;
6)
l'allegato II è sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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