Art. 2

Ritiro dal mercato

In vigore dal 13 mar 2026
Ritiro dal mercato 1.   Le scorte esistenti dell’additivo di cui all’, destinate a cani e gatti, e delle premiscele che lo contengono, destinate a cani e gatti, sono ritirate dal mercato entro il 5 luglio 2026. 2.   Le materie prime per mangimi e i mangimi composti prodotti con l’additivo o con le premiscele di cui al paragrafo 1 prima del 5 luglio 2026 e destinati a cani e gatti sono ritirati dal mercato entro il 5 ottobre 2026.
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