Art. 90

Termini

In vigore dal 11 mar 2026
Termini 1.   I termini sono fissati con riferimento ad anni, mesi, settimane o giorni completi. I termini decorrono dal giorno successivo a quello in cui si è prodotto l’evento rilevante ai fini della decorrenza. La durata dei termini non può essere inferiore a un mese né superiore a sei mesi, salvo diversa disposizione del presente regolamento o di qualsiasi atto adottato a norma del medesimo. 2.   Prima dell’inizio di ciascun anno civile il direttore esecutivo stabilisce i giorni in cui l’Ufficio non è aperto per il ricevimento dei documenti. 3.   Il direttore esecutivo stabilisce la durata del periodo di interruzione in caso di interruzione effettiva del collegamento dell’Ufficio con i mezzi elettronici di comunicazione autorizzati. 4.   Se circostanze eccezionali quali catastrofi naturali o scioperi interrompono o perturbano le normali comunicazioni tra le parti nel procedimento e l’Ufficio o viceversa, il direttore esecutivo può stabilire che, per le parti nel procedimento che hanno la loro residenza o la loro sede nella zona geografica interessata dalla circostanza eccezionale o che hanno nominato un rappresentante con indirizzo in tale zona, tutti i termini che altrimenti scadrebbero alla data o dopo la data d’inizio di tale circostanza siano prorogati sino a una determinata data. Nel determinare tale data, il direttore esecutivo valuta il momento in cui le circostanze eccezionali hanno fine. Se la circostanza eccezionale riguarda la sede dell’Ufficio, la decisione del direttore esecutivo specifica che essa si applica a tutte le parti nel procedimento.
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