Art. 54
Conferimento di competenze di esecuzione
In vigore dal 11 mar 2026
Conferimento di competenze di esecuzione
La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare il tipo e le caratteristiche delle prove a sostegno della rivendicazione della priorità di esposizione ai sensi dell’, paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2026:715:oj#art-54