Art. 22

Clausola di riparazione

In vigore dal 11 mar 2026
Clausola di riparazione 1.   Non è protetto il disegno o modello dell’UE che costituisce una componente di un prodotto complesso dal cui aspetto dipende il disegno o modello della componente e che è utilizzato ai sensi dell’, paragrafo 1, al solo scopo di consentire la riparazione di tale prodotto complesso per ripristinarne l’aspetto originario. 2.   Il paragrafo 1 non può essere invocato dal fabbricante o dal venditore di una componente di un prodotto complesso che non abbia debitamente informato i consumatori, mediante un’indicazione chiara e visibile sul prodotto o in un’altra forma appropriata, in merito all’origine commerciale, e all’identità del fabbricante, del prodotto da utilizzare ai fini della riparazione del prodotto complesso, in modo da consentire ai consumatori di scegliere con cognizione di causa tra prodotti concorrenti utilizzabili per la riparazione. 3.   Il fabbricante o il venditore di una componente di un prodotto complesso non è tenuto a garantire che le componenti da esso fabbricate o vendute siano, in ultima analisi, effettivamente utilizzate dai consumatori finali al solo scopo di riparazione per ripristinare l’aspetto originario di tale prodotto complesso.
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