Art. 151
Pagamenti insufficienti e rimborso di pagamenti in eccesso
In vigore dal 11 mar 2026
Pagamenti insufficienti e rimborso di pagamenti in eccesso
1. Il termine di pagamento si considera rispettato solo se la tassa o tariffa è stata interamente pagata entro il termine stesso. Se ciò non avviene, l’importo già versato è restituito non appena scaduto il termine di pagamento.
2. Se tuttavia il tempo residuo fino alla scadenza del termine di pagamento lo consente, l’Ufficio permette alla persona che effettua il pagamento di versare la differenza ancora dovuta.
3. Con l’assenso del comitato del bilancio, il direttore esecutivo può rinunciare all’azione di recupero forzato di una somma dovuta quando questa è esigua o quando il recupero è troppo incerto.
4. Quando per tasse o tariffe sia versata una somma superiore al dovuto, l’importo in eccesso è rimborsato.
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