Art. 148

Tasse e tariffe e termine di pagamento

In vigore dal 11 mar 2026
Tasse e tariffe e termine di pagamento 1.   Il direttore esecutivo fissa l’importo da applicare per qualsiasi servizio prestato dall’Ufficio diverso da quelli di cui all’allegato I, nonché l’importo da applicare per le pubblicazioni dell’Ufficio. Gli importi delle tariffe sono stabiliti in euro e sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Ufficio. Essi non superano l’importo necessario per coprire i costi dello specifico servizio fornito dall’Ufficio. 2.   Le tasse e le tariffe il cui termine di pagamento non è previsto nel presente regolamento sono versate alla data di ricevimento della richiesta relativa al servizio che dà luogo al loro pagamento. Con l’assenso del comitato del bilancio, il direttore esecutivo può stabilire quali dei servizi di cui al primo comma non devono dipendere dal pagamento anticipato delle corrispondenti tasse o tariffe.
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