Art. 11
Meccanismo di notifica
In vigore dal 11 mar 2026
Meccanismo di notifica
Le autorità di contrasto notificano alla Commissione e a tutte le altre autorità di contrasto, entro 30 giorni dall’adozione, qualsiasi decisione che stabilisce il verificarsi, nel proprio Stato membro, di una pratica commerciale sleale avente dimensione transfrontaliera.
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