Art. 2

Misure transitorie

In vigore dal 11 mar 2026
Misure transitorie 1.   L’additivo per mangimi gomma d’acacia, autorizzato a norma della direttiva 70/524/CEE, e le premiscele contenenti tale additivo, prodotti ed etichettati prima del 1o ottobre 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 1o aprile 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti. 2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 1o aprile 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 1o aprile 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se destinati ad animali da produzione alimentare. 3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 1o aprile 2028 in conformità alle norme applicabili prima del 1o aprile 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se destinati ad animali non da produzione alimentare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2026:540:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo