Art. 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834

In vigore dal 11 mar 2026
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 Al capo 4 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 è inserito l’articolo seguente: «Articolo -43 ter Fissazione dei prezzi rappresentativi 1.   I prezzi rappresentativi di cui all’articolo 182, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 510/2014 sono regolarmente determinati sulla base dei dati raccolti nell’ambito del sistema di sorveglianza di cui all’articolo 55 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. 2.   Il prezzo rappresentativo, per prodotto (per codice NC) e per origine, è il prezzo medio all’importazione dell’ultimo mese con un volume minimo di 20 tonnellate di importazioni, a condizione che: a) vi sia stato un periodo di almeno tre mesi consecutivi con un volume minimo di importazioni di 20 tonnellate negli ultimi sei mesi; e b) non vi sia stato alcun periodo di più di due mesi consecutivi al di sotto di tale volume minimo di importazioni di 20 tonnellate dal periodo di cui alla lettera a). 3.   In caso di necessità la Commissione può, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, adeguare i prezzi rappresentativi per il pollame, le uova e l’ovoalbumina. Tuttavia essa può modificare tali prezzi rappresentativi soltanto se variano almeno del 5 % rispetto ai prezzi stabiliti. 4.   I prezzi rappresentativi di cui al paragrafo 1 sono pubblicati dalla Commissione tramite la banca dati relativa alla tariffa integrata dell’Unione europea (TARIC) (*1) e sulla pagina dedicata del sito web della Commissione. (*1)   https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp.»."
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