Art. 3

In vigore dal 10 mar 2026
1.   L’importo massimo della partecipazione finanziaria dell’Unione è di 434 970 EUR, ripartito come segue: a) per le perdite connesse ai periodi prolungati di allevamento e ingrasso dei suini a causa di restrizioni dei movimenti nelle zone regolamentate, si applica l’importo forfettario di 1,18 EUR al giorno per suino fino a un massimo di 28 441 capi; b) per la perdita di valore di animali nelle zone regolamentate, si applica l’importo massimo di 57 553 EUR per gli ovini fino a un massimo di 1 071 capi. 2.   Laddove il numero di animali ammissibili al finanziamento ecceda il numero massimo di capi per voce di cui al paragrafo 1, le spese ammissibili alla partecipazione finanziaria dell’Unione possono essere adeguate per voce ed eccedere l’ammontare risultante dall’applicazione del numero massimo per voce, purché il totale delle rettifiche rimanga inferiore al 20 % dell’importo massimo delle spese cofinanziate dall’Unione, di cui al paragrafo 1.
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