Art. 2
Continuazione del soggiorno in esenzione dall’obbligo del visto
In vigore dal 6 mar 2026
Continuazione del soggiorno in esenzione dall’obbligo del visto
I titolari di passaporti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’ e il cui ingresso nell’Unione è avvenuto prima del 6 marzo 2026 possono continuare a soggiornare nell’Unione e ad uscirne senza visto. Tale diposizione non si applica all’attraversamento delle frontiere esterne temporanee, quali definite all’, lettera c), del regolamento (UE) n. 515/2014, dopo il 6 marzo 2026.
Storico versioni
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