Art. 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002

In vigore dal 5 mar 2026
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 è così modificato: 1. l’articolo 3 è così modificato: a) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera d) seguente: «d) nell’allegato I, punto 6, se il focolaio primario è stato confermato in una regione di notifica e di comunicazione elencata nell’allegato IV e se il focolaio è stato causato da: i) un nuovo sierotipo individuato per la prima volta in tale regione di notifica e di comunicazione; o ii) un sierotipo in circolazione negli anni precedenti ma individuato per la prima volta in tale regione di notifica e di comunicazione nel nuovo periodo di trasmissione annuale dell’anno di riferimento.»; b) al paragrafo 2 è aggiunta la lettera d) seguente: «d) nell’allegato I, punto 6, se tali focolai secondari sono stati confermati in una regione di notifica e di comunicazione elencata nell’allegato IV e se il focolaio è stato causato da un sierotipo in circolazione in precedenza ma individuato per la prima volta in tale regione di notifica e di comunicazione nel nuovo periodo di trasmissione annuale dell’anno di riferimento.»; c) è aggiunto il paragrafo 4 seguente: «4.   L’autorità competente notifica eventuali aggiornamenti delle informazioni pertinenti per ciascun focolaio, come previsto nell’allegato II, non appena ne venga in possesso.» ; 2. gli allegati I, IV e VI sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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