Art. 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002
In vigore dal 5 mar 2026
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 è così modificato:
1.
l’articolo 3 è così modificato:
a)
al paragrafo 1 è aggiunta la lettera d) seguente:
«d)
nell’allegato I, punto 6, se il focolaio primario è stato confermato in una regione di notifica e di comunicazione elencata nell’allegato IV e se il focolaio è stato causato da:
i)
un nuovo sierotipo individuato per la prima volta in tale regione di notifica e di comunicazione; o
ii)
un sierotipo in circolazione negli anni precedenti ma individuato per la prima volta in tale regione di notifica e di comunicazione nel nuovo periodo di trasmissione annuale dell’anno di riferimento.»;
b)
al paragrafo 2 è aggiunta la lettera d) seguente:
«d)
nell’allegato I, punto 6, se tali focolai secondari sono stati confermati in una regione di notifica e di comunicazione elencata nell’allegato IV e se il focolaio è stato causato da un sierotipo in circolazione in precedenza ma individuato per la prima volta in tale regione di notifica e di comunicazione nel nuovo periodo di trasmissione annuale dell’anno di riferimento.»;
c)
è aggiunto il paragrafo 4 seguente:
«4. L’autorità competente notifica eventuali aggiornamenti delle informazioni pertinenti per ciascun focolaio, come previsto nell’allegato II, non appena ne venga in possesso.»
;
2.
gli allegati I, IV e VI sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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