Art. 3
Misure transitorie
In vigore dal 26 feb 2026
Misure transitorie
1. I preparati di mononitrato di tiamina, autorizzati dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/897, e le premiscele contenenti tali additivi, destinati a tutte le specie animali, prodotti ed etichettati prima del 19 settembre 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 19 marzo 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi per mangimi di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 19 marzo 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 19 marzo 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi per mangimi di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 19 marzo 2028 in conformità alle norme applicabili prima del 19 marzo 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se destinati ad animali non da produzione alimentare.
Storico versioni
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