Art. 1
In vigore dal 26 feb 2026
1. Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di gru mobili nuove, vale a dire gru a cavo o idrauliche, progettate per il sollevamento, l’abbassamento e la movimentazione orizzontale di materiali su terra, con una capacità di sollevamento di almeno 30 tonnellate, montate su veicoli semoventi, indipendentemente dal sistema di propulsione, cingolate o su pneumatici di gomma, nonché sezioni specifiche preassemblate o pronte per l’assemblaggio, esclusi i singoli componenti se presentati separatamente, e originarie della Repubblica popolare cinese.
Sono escluse dalla registrazione le importazioni dei prodotti seguenti:
a)
le gru fuoristrada;
b)
le gru per autocarro o le gru montate su autocarro, ossia le gru installate sulla base di autocarri;
c)
i carrelli-elevatori detti «cavaliers», ossia i veicoli per il trasporto di merci che «cavalcano» il carico, trasportandolo al di sotto e non sopra; e
d)
gli impilatori a sbraccio, ossia i veicoli progettati per la movimentazione di container merci intermodali.
Il prodotto soggetto a registrazione è attualmente classificato con i codici NC ex 7308 20 , ex 7308 90 , ex 8426 49 00 , ex 8431 41 00 , ex 8431 49 20 , ex 8431 49 80 , ex 8705 10 00 , ex 8708 29 , ex 8708 50 ed ex 8708 99 (codici TARIC 7308 20 90 21, 7308 90 59 11, 7308 90 98 50, 8426 49 00 11, 8431 41 00 11, 8431 49 20 50, 8431 49 80 50, 8705 10 00 11, 8708 29 10 11, 8708 29 90 11, 8708 50 20 80, 8708 50 35 11, 8708 50 55 11, 8708 50 55 91, 8708 50 91 11, 8708 50 99 70, 8708 99 10 80, 8708 99 93 11 e 8708 99 97 80).
2. La registrazione termina dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2026:441:oj#art-1