Art. 2

In vigore dal 25 feb 2026
Qualora un produttore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che: i) non ha esportato le merci di cui all’, paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese, nel periodo dell’inchiesta (dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018); ii) non è collegato a un esportatore o un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento; e iii) ha effettivamente esportato le merci in esame o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta, la Commissione può modificare l’allegato al fine di assegnare a tale produttore il dazio applicabile ai produttori che hanno collaborato non inseriti nel campione, pari al 50,3 %.
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