Art. 2
In vigore dal 25 feb 2026
Qualora un produttore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:
i)
non ha esportato le merci di cui all’, paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese, nel periodo dell’inchiesta (dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018);
ii)
non è collegato a un esportatore o un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento; e
iii)
ha effettivamente esportato le merci in esame o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta,
la Commissione può modificare l’allegato al fine di assegnare a tale produttore il dazio applicabile ai produttori che hanno collaborato non inseriti nel campione, pari al 50,3 %.
Storico versioni
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