Art. 1
Modifiche del regolamento (UE) 2024/792
In vigore dal 24 feb 2026
Modifiche del regolamento (UE) 2024/792
Il regolamento (UE) 2024/792 è così modificato:
1)
all’articolo 6, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:
«Agli importi resi accessibili a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2026/467 (*1) si dà esecuzione come ulteriore sostegno finanziario a norma del capo III del presente regolamento sotto forma di prestiti, e tali importi si aggiungono a quelli di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
(*1) Regolamento (UE) 2026/467 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione del prestito a sostegno dell’Ucraina per il 2026 e il 2027 (GU L, 2026/467, 26.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/467/oj)»;"
2)
all’articolo 22, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
«Dopo l’adozione della decisione di esecuzione del Consiglio di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del presente regolamento in relazione agli importi di cui all’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del presente regolamento, la Commissione concorda con l’Ucraina una modifica o un addendum dell’accordo di prestito di cui al primo comma del presente paragrafo al fine di garantire che sia data esecuzione agli importi a norma del capo III del presente regolamento, a eccezione delle norme sulla durata e sul rimborso del prestito, compresa la sovvenzione per gli oneri finanziari, che sono disciplinate dal regolamento (UE) 2026/467.»
;
3)
all’articolo 23, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. In deroga all’articolo 223, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e compatibilmente con le risorse disponibili, lo strumento può assumersi i costi di finanziamento, i costi di gestione della liquidità e il costo del servizio per le spese amministrative generali relative all’assunzione e all’erogazione dei prestiti (“sovvenzione per gli oneri finanziari”), ad eccezione dei costi relativi al rimborso anticipato del prestito e degli importi resi accessibili a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2026/467. Per il periodo dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027 la sovvenzione per gli oneri finanziari è disciplinata dal capo V del presente regolamento.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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