Art. 30
Entrata in vigore
In vigore dal 24 feb 2026
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Per gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata in virtù di una decisione adottata a norma dell’articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma, TFUE, il presente regolamento si applica a decorrere dalla data indicata nella decisione in questione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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