Art. 15

Gruppo di esperti sulle capacità industriali dell’Ucraina nel settore della difesa

In vigore dal 24 feb 2026
Gruppo di esperti sulle capacità industriali dell’Ucraina nel settore della difesa 1.   Per favorire l’attuazione dell’assistenza a sostegno delle capacità industriali dell’Ucraina nel settore della difesa, la Commissione istituisce un gruppo di esperti sulle capacità industriali dell’Ucraina nel settore della difesa. 2.   Oltre ai rappresentanti della Commissione, del SEAE e dell’AED, il gruppo di esperti sulle capacità industriali dell’Ucraina nel settore della difesa comprende rappresentanti degli Stati membri partecipanti e degli Stati EFTA-SEE. I paesi terzi di cui all’, paragrafo 10, sono autorizzati a nominare rappresentanti. Se del caso, l’Ucraina è invitata alle riunioni del gruppo di esperti sulle capacità industriali dell’Ucraina nel settore della difesa. 3.   Il gruppo di esperti sulle capacità industriali dell’Ucraina nel settore della difesa offre servizi di consulenza, competenze e sostegno in merito ai prodotti per la difesa e ad altri prodotti a scopi di difesa, nonché in merito al metodo di attuazione, alle deroghe di cui all’, paragrafo 5, e alle schede per i prodotti.
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