Art. 1
Sospensione e revoca della designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione
In vigore dal 24 feb 2026
Il regolamento (UE) 2024/1348 è così modificato:
1)
all'articolo 60, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 74 riguardo alla sospensione, in tutto o in parte, della designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro a livello dell'Unione, alle condizioni previste all'articolo 63.»
;
2)
all'articolo 61, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. I paesi terzi possono essere designati paesi di origine sicuri a norma del presente regolamento soltanto se, sulla base della situazione giuridica, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non vi sono persecuzioni quali definite all'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347, né alcun rischio reale di danno grave quale definito all'articolo 15 di tale regolamento.»
;
3)
l'articolo 62 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. I paesi terzi possono essere designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione in base alle condizioni previste all'articolo 61 e al presente articolo.»
;
b)
sono inseriti i paragrafi seguenti dopo il paragrafo 1:
«1 bis. I paesi terzi elencati nell'allegato II del presente regolamento sono designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione.
1 ter. Anche un paese terzo a cui è stato concesso lo status di paese candidato all'adesione all'Unione è designato paese di origine sicuro a livello dell'Unione, salvo qualora si verifichino una o più delle circostanze seguenti:
a)
esiste una minaccia grave alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale in tale paese terzo;
b)
sono state adottate misure restrittive ai sensi della parte quinta, titolo IV, TFUE in considerazione delle azioni di tale paese terzo che incidono sui diritti e sulle libertà fondamentali che sono pertinenti ai fini dei criteri di designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro enunciate all'articolo 61 del presente regolamento;
c)
la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'autorità accertante nei confronti dei richiedenti di tale paese terzo — cittadini del paese o apolidi che avevano una precedente dimora abituale nel paese — è, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, superiore al 20 % del numero totale di decisioni per tale paese terzo emesse dall'autorità accertante.
Qualora si applichi o cessi di applicarsi una delle circostanze di cui al primo comma, lettere a), b) e c), la Commissione ne informa immediatamente gli Stati membri, il Parlamento europeo e il Consiglio. Nel caso di cui alla lettera a) del presente paragrafo, la Commissione ottiene la previa approvazione del Consiglio prima di informare gli Stati membri e il Parlamento europeo.»
;
c)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 74 riguardo alla sospensione, in tutto o in parte, della designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro a livello dell'Unione, alle condizioni previste all'articolo 63.»
;
4)
l'articolo 63 è sostituito dal seguente:
«Articolo 63
Sospensione e revoca della designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione
1. In caso di cambiamento significativo della situazione in un paese terzo designato paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione, la Commissione esegue una valutazione circostanziata del rispetto da parte di tale paese terzo delle condizioni di cui all'articolo 59 o 61 e, se ritiene che tali condizioni non siano più soddisfatte, in tutto o in parte, si applicano le seguenti disposizioni:
a)
se le condizioni di cui all'articolo 59 o 61 non sono più soddisfatte in relazione a determinate parti del territorio del paese terzo o in relazione a categorie di persone chiaramente identificabili in tale paese terzo, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 74 per sospendere parzialmente la designazione di tale paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione per tali parti del territorio del paese terzo o per tali categorie di persone, per un periodo di sei mesi;
b)
se le condizioni di cui all'articolo 59 o 61 non sono più soddisfatte in relazione alla totalità del paese terzo, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 74 per sospendere totalmente la designazione di tale paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione per un periodo di sei mesi.
2. La Commissione riesamina costantemente la situazione nel paese terzo di cui al paragrafo 1 tenendo conto, tra l'altro, delle informazioni comunicate dagli Stati membri e dall'Agenzia per l'asilo relativamente all'ulteriore evoluzione della situazione di tale paese terzo.
3. Qualora abbia adottato un atto delegato in conformità del paragrafo 1, lettera a) o b), che sospende la designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione per la totalità o per tutte o determinate parti del territorio di tale paese terzo o per tutte le categorie di persone in tale paese terzo o per categorie chiaramente identificabili, entro tre mesi dalla data di adozione di tale atto delegato la Commissione presenta, secondo la procedura legislativa ordinaria, una proposta volta a:
a)
modificare la designazione di tale paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione per prevedere eccezioni alla designazione per le determinate parti del territorio o le categorie di persone chiaramente identificabili di cui all'atto delegato adottato a norma del paragrafo 1, lettera a); o
b)
revocare a tale paese terzo la designazione di paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione.
4. L'atto delegato cessa di produrre effetti se la Commissione non presenta la proposta di cui al paragrafo 3 entro tre mesi dall'adozione dell'atto delegato di cui al paragrafo 1. Se la Commissione presenta detta proposta entro tre mesi dall'adozione dell'atto delegato di cui al paragrafo 1, è conferito alla Commissione, sulla scorta di una valutazione circostanziata, il potere di prorogare la validità dell'atto delegato per un periodo di sei mesi, rinnovabile una sola volta.
5. Fatto salvo il paragrafo 4, qualora la proposta presentata dalla Commissione per revocare al paese terzo la designazione di paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione, o per modificare tale designazione, non sia adottata entro 15 mesi dalla presentazione della proposta da parte della Commissione, la sospensione totale o parziale della designazione del paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione cessa di produrre effetti.»
;
5)
all'articolo 64, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Qualora la designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro o come paese di origine sicuro a livello dell'Unione sia stata sospesa in tutto o in parte mediante un atto delegato adottato a norma dell'articolo 63, paragrafo 1, lettera a) o b), gli Stati membri non designano tale paese come paese terzo sicuro o come paese di origine sicuro a livello nazionale.
3. Qualora, con procedura legislativa ordinaria, sia stata revocata o modificata la designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione, uno Stato membro può notificare alla Commissione di ritenere che, considerata l'evoluzione della situazione di tale paese, questo soddisfi nuovamente le condizioni previste all'articolo 59, paragrafo 1, o all'articolo 61.
La notifica include una valutazione circostanziata del soddisfacimento delle condizioni previste, rispettivamente, all'articolo 59, paragrafo 1, o all'articolo 61 da parte di tale paese terzo, compresa una spiegazione dei cambiamenti specifici nella situazione del paese terzo che fanno sì che tale paese soddisfi nuovamente dette condizioni. Se del caso, lo Stato membro precisa nella sua notifica le determinate parti del territorio di tale paese terzo o le categorie chiaramente identificabili di persone in tale paese terzo a cui si applica la sua valutazione.
A seguito della notifica, la Commissione chiede all'Agenzia per l'asilo di fornirle informazioni e analisi sulla situazione nel paese terzo.
Se al paese terzo notificato dallo Stato membro è stata revocata la designazione di paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione a norma dell'articolo 63, paragrafo 3, lettera b), lo Stato membro notificante può designare il paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello nazionale soltanto se la Commissione non vi si oppone.
Il diritto della Commissione di sollevare obiezioni è limitato a un periodo di due anni a decorrere dalla data in cui è stata revocata la designazione di tale paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione. Eventuali obiezioni della Commissione sono formulate entro un termine di tre mesi dalla data di ciascuna notifica da parte dello Stato membro e dopo il debito riesame della situazione in tale paese terzo, tenuto conto delle condizioni di cui all'articolo 59, paragrafo 1, e all'articolo 61.
Se reputa che siano nuovamente soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 59, paragrafo 1, o all'articolo 61, per quanto riguarda la totalità o determinate parti di territorio del paese terzo o tutte le categorie di persone o categorie di persone chiaramente identificabili nel paese terzo contemplate dalla notifica ricevuta a norma del primo comma del presente paragrafo, la Commissione può presentare una proposta intesa a modificare il presente regolamento, secondo la procedura legislativa ordinaria, al fine di designare tale paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione relativamente a tutte o determinate parti del territorio di tale paese terzo o a tutte le categorie di persone o a categorie di persone chiaramente identificabili relativamente alle quali tali condizioni sono soddisfatte.».
6)
all'articolo 78, paragrafo 2, il termine «allegato» è sostituito dal termine «allegato I»;
7)
l'articolo 79 è così modificato:
a)
al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:
«Tuttavia, l'articolo 59, paragrafo 2, l'articolo 61, paragrafo 2, e l'articolo 61, paragrafo 5, lettera b), del presente regolamento si applicano a decorrere dal 27 febbraio 2026 per quanto riguarda l'applicazione del concetto di paese di origine sicuro conformemente agli articoli 36 e 37 della direttiva 2013/32/UE e del concetto di paese terzo sicuro conformemente all'articolo 38 della direttiva 2013/32/UE.»
;
b)
al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:
«Gli Stati membri possono applicare l'articolo 42, paragrafo 1, lettera j), e l'articolo 42, paragrafo 3, lettera e), del presente regolamento come motivi per la procedura d'esame accelerata conformemente all'articolo 31, paragrafo 8, della direttiva 2013/32/UE o per la procedura svolta alla frontiera o in zone di transito conformemente all'articolo 43 della direttiva 2013/32/UE prima del 12 giugno 2026, purché abbiano recepito le disposizioni pertinenti e attuato a livello nazionale le procedure speciali di cui a tali articoli prima del 27 febbraio 2026.»
;
c)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Per gli Stati membri non vincolati dalla direttiva 2013/32/UE, i riferimenti a essa di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo si intendono fatti alla direttiva 2005/85/CE.»
;
8)
l'allegato unico è numerato come «allegato I»;
9)
il testo che figura nell'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato II al regolamento (UE) 2024/1348.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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