Art. 1

Periodo transitorio

In vigore dal 24 feb 2026
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è così modificato: 1) all', paragrafo 1, lettera b), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «b) le condizioni speciali di ingresso nell'Unione delle seguenti categorie di partite di alimenti e mangimi a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, e da residui di antiparassitari, di contaminazione microbiologica e di contaminazione da tossina cereulide, da coloranti Sudan e da tossine vegetali, in conformità all'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 178/2002:»; 2) l'articolo 14 è sostituito dal seguente: «Articolo 14 Periodo transitorio Le partite di olio di acido arachidonico provenienti dalla Cina, spedite dal paese di origine o da altro paese terzo, se diverso dal paese di origine, prima della data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2026/459 della Commissione (*1) possono entrare nell'Unione fino al 26 aprile 2026 senza essere accompagnate né dai risultati del campionamento e delle analisi né dal certificato ufficiale di cui agli articoli 10 e 11. (*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2026/459 della Commissione, del 24 febbraio 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 per quanto riguarda l'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione dell'olio di acido arachidonico originario della Cina (GU L, 2026/459, 25.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/459/oj).»;" 3. l'allegato II è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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