Art. 2

In vigore dal 23 feb 2026
Nei cinque anni a decorrere dal 16 marzo 2026 solo la società Inbiose N.V. (12) è autorizzata a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento di cui all', salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga un'autorizzazione per tale nuovo alimento senza riferimento ai dati scientifici tutelati a norma dell' o con il consenso di Inbiose N.V.
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