Art. 1

In vigore dal 20 feb 2026
La formaldeide rilasciata dai prodotti di reazione di paraformaldeide e 2-idrossipropilammina (rapporto 3:2) è approvata come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 6, 11, 12 e 13, fatte salve le condizioni di cui all’allegato.
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