Art. 1
In vigore dal 20 feb 2026
La formaldeide rilasciata dai prodotti di reazione di paraformaldeide e 2-idrossipropilammina (rapporto 1:1) è approvata come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 11 e 13, fatte salve le condizioni di cui all’allegato.
Storico versioni
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