Art. 1

In vigore dal 17 feb 2026
1.   Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di alcole benzilico (noto anche come fenilmetanolo, benzene’metanolo, fenilcarbinolo e idrossitoluene), un alcole aromatico, solitamente classificato con il numero CAS (Chemical Abstract Services) 100’51’6 e con il numero CUS (Customs and Statistics Number) 0011660’9, attualmente classificato con il codice NC 2906 21 00 e originario della Repubblica popolare cinese. 2.   La registrazione termina dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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