Art. 3
Prescrizioni per l’introduzione e lo spostamento nel territorio dell’Unione delle piante specificate
In vigore dal 9 feb 2026
Prescrizioni per l’introduzione e lo spostamento nel territorio dell’Unione delle piante specificate
1. Le piante specificate possono essere introdotte nell’Unione solo se sono rispettate tutte le prescrizioni seguenti:
a)
prima dell’inizio degli scambi commerciali, l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante (NPPO) della Costa Rica ha comunicato per iscritto alla Commissione l’elenco delle misure intese a garantire il rispetto delle prescrizioni di cui all’allegato I, punto 1;
b)
l’NPPO della Costa Rica presenta alla Commissione, entro il 31 dicembre di ogni anno, l’elenco dei siti di produzione, con i rispettivi codici di tracciabilità, riconosciuti per l’esportazione nell’Unione delle piante specificate nell’anno civile successivo e comunica immediatamente eventuali modifiche di tale elenco;
c)
l’NPPO della Costa Rica presenta alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione annuale sulle attività svolte nel corso dell’anno civile precedente, contenente tutti gli elementi di cui all’allegato I, punto 2.
2. Affinché le piante specificate possano essere introdotte nel territorio dell’Unione, l’operatore professionale importatore presenta un documento rilasciato dall’autorità competente che attesti che l’operatore professionale che riceve le piante specificate rispetta la prescrizione di cui al paragrafo 3, lettera a) o b).
3. Una volta introdotte nell’Unione, le piante specificate possono essere spostate solo verso:
a)
i siti di operatori professionali che, a norma dell’articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, sono specificamente autorizzati a rilasciare passaporti delle piante per piante radicate o coltivate a partire dalle piante specificate; oppure
b)
i siti di operatori professionali per i quali le autorità competenti rilasciano i passaporti delle piante per le piante specificate.
Prima di ricevere le piante specificate, gli operatori professionali di cui al primo comma informano le autorità competenti della data prevista di arrivo di tali piante e conservano il codice di tracciabilità di cui all’allegato I, punto 1, lettera c), punto iii).
4. Le piante direttamente radicate o coltivate a partire dalle piante specificate sono tenute separate da qualsiasi altra pianta sensibile agli organismi nocivi specificati. Esse sono sottoposte a ispezioni ufficiali almeno una volta prima di essere spostate per la prima volta dai siti dell’operatore professionale in questione e quanto più possibile in prossimità del loro spostamento. Tali ispezioni comprendono, in caso di sospetta infezione, il campionamento e l’analisi molecolare per il rilevamento di Beet curly top virus, Euphorbia mosaic virus, Pepper golden mosaic virus, Potato leafroll virus (isolati non UE), Potato virus S (isolati non UE), Potato virus X (isolati non UE), Squash leaf curl virus, Tomato golden mosaic virus e Tomato leaf curl Sinaloa virus.
In caso sia rilevata la presenza di organismi nocivi specificati su piante radicate o coltivate a partire dalle piante specificate, almeno tutte le piante radicate o coltivate a partire dallo stesso lotto di piante specificate sono immediatamente distrutte e, se del caso, i rispettivi siti sono puliti e disinfettati.
5. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi rilevamento della presenza di un organismo nocivo specificato sulle piante specificate o su piante radicate o coltivate a partire dalle piante specificate. La Commissione ne informa senza indugio l’NPPO della Costa Rica.
Se l’NPPO della Costa Rica è informata della presenza di un organismo nocivo specificato sulle piante specificate o su piante radicate o coltivate a partire dalle piante specificate, il sito di produzione di origine di tali piante non è più riconosciuto per l’esportazione nell’Unione e l’NPPO della Costa Rica rimuove immediatamente tale sito di produzione dall’elenco dei siti di produzione riconosciuti di cui al paragrafo 1, lettera b), fino a quando non sia stato dimostrato che l’indennità da organismi nocivi è stata ripristinata.
Storico versioni
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