Art. 2
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2019/2122
In vigore dal 4 feb 2026
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2019/2122
Il regolamento delegato (UE) 2019/2122 è così rettificato:
1)
all’articolo 7, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
prodotti di origine animale e prodotti composti diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del presente articolo e diversi da quelli di cui all’allegato I, parte 2, a condizione che la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di due chilogrammi;»;
2)
nell’allegato I, la parte 2 è così rettificata:
a)
il titolo della tabella è sostituito dal seguente:
«
Elenco dei prodotti di origine animale e dei prodotti composti non esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri di cui all’articolo 7, lettera c)
»;
b)
nella tabella, la voce relativa al codice NC «ex 0511 » è soppressa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2026:273:oj#art-2