Art. 5

Comunicazione in merito al rischio e alla crisi

In vigore dal 29 gen 2026
Comunicazione in merito al rischio e alla crisi 1.   Quando forniscono informazioni sulle misure di comunicazione in merito al rischio e alla crisi in conformità all’, paragrafo 2, gli Stati membri specificano i destinatari, il contenuto e i canali. 2.   Quando, a seguito di una richiesta di consultazione e di coordinamento della risposta in conformità all’, paragrafo 2 o 4, del regolamento (UE) 2022/2371, emerge la necessità di una comunicazione in merito al rischio e alla crisi coordinata a livello di UE, la Commissione presta assistenza ai fini della redazione dei messaggi di comunicazione.
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