Art. 1
Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di conigli d’allevamento e di carni fresche di leporidi selvatici non contenenti frattaglie, ad eccezione dei leporidi selvatici non scuoiati né eviscerati, e di partite di preparazioni di carni di conigli d’allevamento e di leporidi selvatici
In vigore dal 28 gen 2026
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 è così modificato:
1)
l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di conigli d’allevamento e di carni fresche di leporidi selvatici non contenenti frattaglie, ad eccezione dei leporidi selvatici non scuoiati né eviscerati, e di partite di preparazioni di carni di conigli d’allevamento e di leporidi selvatici
Le partite di carni fresche di conigli d’allevamento e di carni fresche di leporidi selvatici non contenenti frattaglie, ad eccezione dei leporidi selvatici non scuoiati né eviscerati, e le partite di preparazioni di carni di conigli d’allevamento e di leporidi selvatici, destinate al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato V.»
;
2)
l’articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Articolo 9
Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, non contenenti frattaglie, e di partite di preparazioni di carni di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi
Le partite di carni fresche di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, non contenenti frattaglie, e le partite di preparazioni di carni di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, destinate al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato VI.»
;
3)
gli allegati -I, V, VI, VIII e IX sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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