Art. 57

Autorizzazioni di pesca

In vigore dal 26 gen 2026
Autorizzazioni di pesca Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci di paesi terzi operanti nelle acque dell’Unione figura nell’allegato V, parte B.
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Autorizzazioni di pesca (Art. 57 Regolamento (UE) 2026/249) — Testo vigente | Portale Normativo