Art. 54

Pescherecci battenti bandiera del Regno Unito, immatricolati nel Regno Unito, nel Baliato di Guernsey, nel Baliato di Jersey o nell’Isola di Man, e in possesso di una licenza rilasciata da un’amministrazione della pesca del Regno Unito

In vigore dal 26 gen 2026
Pescherecci battenti bandiera del Regno Unito, immatricolati nel Regno Unito, nel Baliato di Guernsey, nel Baliato di Jersey o nell’Isola di Man, e in possesso di una licenza rilasciata da un’amministrazione della pesca del Regno Unito La Commissione può autorizzare i pescherecci battenti bandiera del Regno Unito, immatricolati nel Regno Unito, nel Baliato di Guernsey, nel Baliato di Jersey o nell’Isola di Man, e in possesso di una licenza rilasciata da un’amministrazione della pesca del Regno Unito, a pescare nelle acque dell’Unione nel rispetto dei TAC indicati nell’allegato I e secondo le condizioni previste nel presente regolamento, nel regolamento (UE) 2017/2403 e negli atti delegati adottati dalla Commissione sulla base di tale regolamento.
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Pescherecci battenti bandiera del Regno Unito, immatricolati nel Regno Unito, nel Baliato di Guernsey, nel Baliato di Jersey o nell’Isola di Man, e in possesso di una licenza rilasciata da un’amministrazione della pesca del Regno Unito (Art. 54 Regolamento (UE) 2026/249) — Testo vigente | Portale Normativo