Art. 43
Gestione della pesca con FAD
In vigore dal 26 gen 2026
Gestione della pesca con FAD
1. Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S, i pescherecci a cianciolo, le navi ausiliarie e qualunque altra nave operante a sostegno di pescherecci a cianciolo non calano FAD, non forniscono l’assistenza tecnica necessaria né calano reti in prossimità dei FAD tra le ore 00:00 del 1o luglio 2026 e le ore 24:00 del 15 agosto 2026.
2. Oltre al divieto di cui al paragrafo 1, è vietato calare reti in prossimità dei FAD nelle acque d’alto mare della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S per un mese supplementare, dalle ore 00:00 del 1o aprile 2026 alle ore 24:00 del 30 aprile 2026, o dalle ore 00:00 del 1o maggio 2026 alle ore 24:00 del 31 maggio 2026, o dalle ore 00:00 del 1o novembre 2026 alle ore 24:00 del 30 novembre 2026, o dalle ore 00:00 del 1o dicembre 2026 alle ore 24:00 del 31 dicembre 2026.
3. Gli Stati membri interessati stabiliscono congiuntamente quale dei periodi di chiusura di cui al paragrafo 2 si applica ai pescherecci a cianciolo battenti la loro bandiera. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 febbraio 2026, il periodo di chiusura prescelto. La Commissione notifica al segretariato della WCPFC il periodo di chiusura comune scelto dagli Stati membri prima del 1o marzo 2026.
4. Ogni Stato membro provvede affinché nessuno dei suoi pescherecci a cianciolo cali mai in mare più di 350 FAD muniti di boe strumentali attivate. Le boe sono attivate esclusivamente a bordo del peschereccio a cianciolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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