Art. 11

Misure relative alla pesca della spigola nelle divisioni CIEM 8a e 8b

In vigore dal 26 gen 2026
Misure relative alla pesca della spigola nelle divisioni CIEM 8a e 8b 1.   Nel determinare le rispettive possibilità di pesca per le attività di pesca commerciale della spigola nel divisioni CIEM 8a e 8b (Golfo di Biscaglia), la Spagna e la Francia garantiscono congiuntamente che la somma delle rispettive possibilità di pesca dei rigetti della pesca commerciale e degli sbarchi e rigetti di esemplari morti della pesca ricreativa non superi le 3 883 tonnellate. Il regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica a tali possibilità di pesca. 2.   Entro il 15 marzo la Spagna e la Francia informano la Commissione in merito alle possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 e alla conformità di tali possibilità di pesca a tale paragrafo. 3.   Le catture effettuate nell’ambito della pesca commerciale nel quadro delle possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 sono comunicate dalla Spagna e dalla Francia (BSS/8AB). 4.   Nell’ambito delle attività di pesca ricreativa, anche da riva, nelle divisioni CIEM 8a e 8b: a) possono essere catturati e detenuti al massimo due esemplari di spigola per pescatore al giorno; e b) le reti fisse non possono essere utilizzate per catturare o detenere spigole. 5.   Il paragrafo 4 si applica fatte salve misure nazionali più rigorose in materia di pesca ricreativa.
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Misure relative alla pesca della spigola nelle divisioni CIEM 8a e 8b (Art. 11 Regolamento (UE) 2026/249) — Testo vigente | Portale Normativo