Art. 3

Misure transitorie relative all’autorizzazione

In vigore dal 23 gen 2026
Misure transitorie relative all’autorizzazione 1.   L’additivo per mangimi tintura di eucalipto ottenuta da Eucalyptus globulus Labill., autorizzato a norma della direttiva 70/524/CEE, e le premiscele contenenti tale additivo, destinati a tacchini da ingrasso, polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso, suini da ingrasso, suini da ingrasso delle specie minori di suidi, vitelli da ingrasso, ovini e caprini da ingrasso, bovini da ingrasso e altri ruminanti da ingrasso, camelidi da ingrasso, conigli da ingrasso, salmonidi (diversi dai pesci riproduttori) e pesci pinnati minori (diversi dai pesci riproduttori), prodotti ed etichettati prima del 15 agosto 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 15 febbraio 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti. 2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, destinati a tacchini da ingrasso, polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso, suini da ingrasso, suini da ingrasso delle specie minori di suidi, vitelli da ingrasso, ovini e caprini da ingrasso, bovini da ingrasso e altri ruminanti da ingrasso, camelidi da ingrasso, conigli da ingrasso, salmonidi (diversi dai pesci riproduttori) e pesci pinnati minori (diversi dai pesci riproduttori), prodotti ed etichettati prima del 15 febbraio 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 15 febbraio 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
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