Art. 3
Misure transitorie relative all’autorizzazione
In vigore dal 23 gen 2026
Misure transitorie relative all’autorizzazione
1. L’additivo per mangimi tintura di eucalipto ottenuta da Eucalyptus globulus Labill., autorizzato a norma della direttiva 70/524/CEE, e le premiscele contenenti tale additivo, destinati a tacchini da ingrasso, polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso, suini da ingrasso, suini da ingrasso delle specie minori di suidi, vitelli da ingrasso, ovini e caprini da ingrasso, bovini da ingrasso e altri ruminanti da ingrasso, camelidi da ingrasso, conigli da ingrasso, salmonidi (diversi dai pesci riproduttori) e pesci pinnati minori (diversi dai pesci riproduttori), prodotti ed etichettati prima del 15 agosto 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 15 febbraio 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, destinati a tacchini da ingrasso, polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso, suini da ingrasso, suini da ingrasso delle specie minori di suidi, vitelli da ingrasso, ovini e caprini da ingrasso, bovini da ingrasso e altri ruminanti da ingrasso, camelidi da ingrasso, conigli da ingrasso, salmonidi (diversi dai pesci riproduttori) e pesci pinnati minori (diversi dai pesci riproduttori), prodotti ed etichettati prima del 15 febbraio 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 15 febbraio 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2026:178:oj#art-3