Art. 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2022/126

In vigore dal 21 gen 2026
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2022/126 Il regolamento delegato (UE) 2022/126 è così modificato: 1) l’ è sostituito dal seguente: « Requisiti aggiuntivi di ammissibilità Gli Stati membri subordinano la concessione di pagamenti per la produzione di canapa all’utilizzo di sementi di varietà di canapa che soddisfino le condizioni seguenti: a) sono elencate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole al 15 marzo dell’anno per il quale è concesso il pagamento o, se uno Stato membro decide in tal senso, prima della scadenza del termine fissato dallo Stato membro interessato a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione (*1), e pubblicate a norma dell’articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio (*2); b) il loro tenore di Δ9-tetraidrocannabinolo (di seguito denominato “tenore di THC”) non ha superato per due anni consecutivi il limite stabilito dall’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115; c) sono certificate a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio (*3) o, per le varietà da conservare, dell’articolo 10 della direttiva 2008/62/CE della Commissione (*4). (*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune (GU L 183 dell’8.7.2022, pag. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1173/oj)." (*2)  Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/53/oj)." (*3)  Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/57/oj)." (*4)  Direttiva 2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l’ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà (GU L 162 del 21.6.2008, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/62/oj)»;" 2) all’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   L’autorità competente dello Stato membro conserva i dati relativi al tenore di THC. Tali dati comprendono, per ogni varietà, almeno il tenore di THC riscontrato in ogni campione, espresso in percentuale con due decimali, il procedimento utilizzato, il numero di prove eseguite, la percentuale di superficie verificata rispetto alla superficie dichiarata, il momento del prelievo del campione e le misure adottate a livello nazionale.» ; 3) all’articolo 22 è aggiunto il paragrafo seguente: «6.   In deroga al paragrafo 5, il limite di un terzo dell’importo totale delle spese per gli interventi di cui all’articolo 50, paragrafo 7, lettera d), del regolamento (UE) 2021/2115 è calcolato tenendo conto dell’importo totale delle spese nell’anno civile di attuazione del programma operativo interessato.» ; (4) l’articolo 25 è sostituito dal seguente: «Articolo 25 Spese di trasporto dei prodotti ritirati dal mercato ai fini della distribuzione gratuita o per altre destinazioni e requisiti di condizionamento per la distribuzione gratuita 1.   Quando includono nei rispettivi piani strategici della PAC interventi sotto forma di “ritiro dal mercato ai fini della distribuzione gratuita o per altre destinazioni” di cui all’articolo 47, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri fissano le spese di trasporto di tutti i prodotti ritirati dal mercato ai fini della distribuzione gratuita o per altre destinazioni nell’ambito dei programmi operativi in base alla tabella dei costi unitari fissati in funzione della distanza fra il luogo di ritiro e il luogo di consegna per la distribuzione gratuita. Possono essere rimborsate solo le spese di trasporto fino a una distanza di 750 km. 2.   Le spese di trasporto sono pagate alla parte che ha effettivamente sostenuto l’onere finanziario del trasporto. 3.   Gli imballaggi dei prodotti ritirati dal mercato ai fini della distribuzione gratuita nell’ambito dei programmi operativi recano l’emblema dell’Unione accompagnato da una o più delle diciture elencate nell’allegato IV.» ; (5) al titolo III, capo II, il titolo della sezione 2 è sostituito dal seguente: « Norme specifiche applicabili ai ritiri dal mercato ai fini della distribuzione gratuita o per altre destinazioni »; 6) l’articolo 26 è sostituito dal seguente: «Articolo 26 Sostegno 1.   Per il tipo di intervento “ritiro dal mercato ai fini della distribuzione gratuita o per altre destinazioni” di cui all’articolo 47, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, in relazione agli ortofrutticoli elencati nell’allegato V del presente regolamento, le spese di trasporto di cui all’articolo 25, paragrafo 1, del presente regolamento e, nel caso di prodotti ritirati ai fini della distribuzione gratuita, le spese di condizionamento, sommate all’importo del massimale del sostegno per i ritiri dal mercato di cui all’allegato V del presente regolamento, comprensivi dell’aiuto finanziario dell’Unione e del contributo dell’organizzazione di produttori, dell’associazione di organizzazioni di produttori, dell’organizzazione transnazionale di produttori, dell’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o del gruppo di produttori, non superano il 90 % del prezzo medio di mercato nella fase di “uscita dall’organizzazione di produttori” del prodotto in oggetto allo stato fresco per i tre anni precedenti. 2.   Per il tipo di intervento “ritiro dal mercato ai fini della distribuzione gratuita o per altre destinazioni” di cui all’articolo 47, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, in relazione ai prodotti diversi da quelli elencati nell’allegato V del presente regolamento, gli Stati membri fissano i massimali del sostegno, comprensivi dell’aiuto finanziario dell’Unione e del contributo dell’organizzazione di produttori, dell’associazione di organizzazioni di produttori, dell’organizzazione transnazionale di produttori, dell’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o del gruppo di produttori, come segue: a) ai fini della distribuzione gratuita: a un livello non superiore al 40 % del prezzo medio di mercato nella fase di “uscita dall’organizzazione di produttori” del prodotto in oggetto allo stato fresco per i cinque anni precedenti; b) per altre destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita: a un livello non superiore al 30 % del prezzo medio di mercato nella fase di “uscita dall’organizzazione di produttori” del prodotto in oggetto allo stato fresco per i cinque anni precedenti. Le spese sostenute per il trasporto di cui all’articolo 25, paragrafo 1, e, nel caso di prodotti ritirati ai fini della distribuzione gratuita, per le spese di condizionamento, sono rimborsate in aggiunta al sostegno per i ritiri dal mercato. 3.   Se l’organizzazione di produttori, l’associazione di organizzazioni di produttori, l’organizzazione transnazionale di produttori, l’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o il gruppo di produttori ha ricevuto da terzi un’indennità per i prodotti ritirati, il sostegno di cui ai paragrafi 1 e 2 è ridotto di un importo equivalente all’indennità ricevuta. Possono beneficiare del sostegno i prodotti che non verranno reimmessi nel circuito commerciale. 4.   Gli Stati membri possono autorizzare il pagamento in natura da parte dei beneficiari della distribuzione gratuita ai trasformatori di prodotti ritirati dal mercato e sottoposti a trasformazione se questo copre unicamente le spese di trasformazione.» ; 7) gli articoli 27 e 28 sono soppressi; 8) l’articolo 29 è sostituito dal seguente: «Articolo 29 Norme di commercializzazione dei prodotti ritirati dal mercato 1.   Un prodotto ritirato dal mercato per destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita nei settori di cui all’articolo 42, lettere a), e) ed f), del regolamento (UE) 2021/2115 deve essere conforme alle norme di commercializzazione pertinenti per quel prodotto di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, fatte salve le norme relative alla presentazione e alle indicazioni esterne. 2.   Se per un dato prodotto ortofrutticolo non esistono norme di commercializzazione specifiche, i prodotti ritirati dal mercato devono rispettare i requisiti minimi stabiliti nell’allegato VI.» ; 9) all’articolo 32 bis, è aggiunto il comma seguente: «Lo Stato membro in cui ha sede l’organizzazione transnazionale di produttori o l’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori è competente ad approvare i programmi operativi attuati dall’organizzazione transnazionale di produttori o dall’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori.»; 10) l’articolo 33 è soppresso; 11) l’articolo 48 è così modificato: a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «Per il mantenimento dei prati permanenti in relazione alla norma BCAA 1 di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri provvedono affinché la percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola non diminuisca al di sotto del 10 % in rapporto a una percentuale di riferimento che ciascuno Stato membro stabilisce nel proprio piano strategico della PAC dividendo le superfici a prato permanente per la superficie agricola totale.»; b) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente terzo comma: «Le superfici a prato permanente e le superfici agricole dichiarate dagli agricoltori che ricevono pagamenti nell’ambito del regime per i piccoli agricoltori di cui all’articolo 28 del regolamento (UE) 2021/2115 non sono prese in considerazione nel calcolo della percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola totale e nel calcolo della percentuale di riferimento.»; c) il paragrafo 3 è così modificato: i) il primo comma è sostituito dal seguente: «Qualora si accerti una diminuzione della percentuale di cui al paragrafo 2 in misura superiore al 10 % rispetto al livello al quale è attuata la norma BCAA 1, lo Stato membro in questione impone a livello aziendale l’obbligo di riconvertire il terreno in prato permanente o di creare una superficie a prato permanente per alcuni o tutti gli agricoltori che dispongono di terreno convertito ad altri usi a partire da superfici investite a prato permanente in un periodo passato.»; ii) al terzo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) se e nella misura in cui la diminuzione della percentuale di prato permanente per un dato anno di oltre il 10 % rispetto al livello al quale è attuata la norma BCAA 1 non è dovuta a un aumento della superficie agricola totale dichiarata nello stesso anno.»; d) al paragrafo 4, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Il paragrafo 3, primo comma, non si applica laddove la diminuzione al di sotto della soglia del 10 % derivi:»: e) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Ai fini del calcolo della percentuale di cui al paragrafo 2, le superfici riconvertite a prato permanente o create per tale uso a norma del paragrafo 3, o create per tale uso nel quadro dell’attuazione della norma BCAA 1 da parte degli Stati membri, sono considerate prato permanente a decorrere dal primo giorno di riconversione o creazione. Tali superfici sono utilizzate per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio in conformità della definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115 per almeno cinque o più anni consecutivi o, ove gli Stati membri decidano in tal senso a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115, per almeno sette o più anni consecutivi dalla riconversione o creazione oppure, per le superfici già utilizzate per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, per il restante numero di anni necessario al raggiungimento dei cinque o più anni consecutivi o, se applicabile, dei sette o più anni consecutivi.» ; 12) nell’allegato I, i punti 1.1 e 1.2 sono sostituiti dai seguenti: «1.1.   Procedura A La procedura A è applicata ai controlli della produzione di canapa. A norma dell’articolo 60 del regolamento (UE) 2021/2116, lo Stato membro determina la percentuale minima di controlli in loco, che riguarda almeno il 15 % delle superfici dichiarate per la produzione di canapa a norma dell’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173. 1.2.   Procedura B La procedura B si applica se uno Stato membro introduce un sistema di autorizzazione preventiva per la coltivazione della canapa. A norma dell’articolo 60 del regolamento (UE) 2021/2116, lo Stato membro determina la percentuale minima di controlli in loco, che riguarda almeno il 10 % delle superfici dichiarate per la produzione di canapa a norma dell’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173.»; 13) il titolo dell’allegato V è sostituito dal seguente: « Massimali di sostegno per i ritiri dal mercato di cui all’articolo 26, paragrafo 1 »; 14) l’allegato VII è soppresso.
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