Art. 1

Deroga temporanea al regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il settore ortofrutticolo

In vigore dal 21 gen 2026
Deroga temporanea al regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il settore ortofrutticolo In deroga all’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115, il limite stabilito in tale articolo è pari al 70 % della spesa effettivamente sostenuta nel 2025 per i programmi operativi attuati dalle organizzazioni di produttori identificate dall’Ungheria come colpite dai gravi eventi meteorologici avversi di aprile e maggio 2025. Nel concedere il sostegno a norma del primo comma, l’Ungheria evita sovracompensazioni tenendo conto del sostegno concesso nell’ambito di altri strumenti di sostegno nazionali o dell’Unione o di regimi privati per far fronte alle perdite economiche dovute ai gravi eventi meteorologici avversi di aprile e maggio 2025.
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Deroga temporanea al regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il settore ortofrutticolo (Art. 1 Regolamento (UE) 2026/160) — Testo vigente | Portale Normativo