Art. 1
In vigore dal 21 gen 2026
1. Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo, autobus o autocarri con un indice di carico inferiore o uguale a 121 originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati con i codici NC 4011 10 00 e 4011 20 10 .
2. La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
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