Art. 1

In vigore dal 20 gen 2026
Il regolamento (UE) 2021/1755 è così modificato: 1) l’articolo 4, paragrafo 3, è così modificato: a) al primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) l’eventuale importo restante assegnato in via provvisoria è messo a disposizione nel 2025 conformemente all’articolo 12.» ; b) è aggiunto il comma seguente: «In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli importi non trasferiti al dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) conformemente all’articolo 4 bis, che dovrebbero essere versati dalla Commissione conformemente all’articolo 12, paragrafo 3, non sono versati e sono dedotti dall’importo di cui al paragrafo 2 del presente articolo. (*1)  Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj).»;" 2) all’articolo 4 bis, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Entro il 1o marzo 2023, gli Stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta motivata per trasferire al dispositivo per la ripresa e la resilienza la totalità o una parte degli importi della loro dotazione provvisoria stabiliti nell’atto di esecuzione della Commissione di cui all’articolo 4, paragrafo 5.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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