Art. 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/692
In vigore dal 20 gen 2026
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/692
Il regolamento delegato (UE) 2020/692 è così modificato:
1)
all’articolo 74, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’ingresso nell’Unione di partite di cani, gatti e furetti è consentito solo se ogni animale di tali partite è identificato individualmente tramite un transponder iniettabile impiantato, impiantato da un veterinario di cui all’articolo 70, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e conforme alle prescrizioni stabilite all’articolo 70, lettera a), e all’articolo 70 bis, lettere a) e b), di detto regolamento delegato.»
;
2)
l’articolo 76 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a)
sono stati vaccinati contro l’infezione da virus della rabbia da un veterinario ufficiale o un veterinario autorizzato quale definito all’, punto 1), del regolamento delegato (UE) 2026/131 (*1) e conformemente alle seguenti condizioni:
i)
gli animali devono avere almeno 12 settimane al momento della vaccinazione primaria;
ii)
il vaccino deve essere conforme ai requisiti di cui all’allegato VII, parte 1, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688;
iii)
il giorno della spedizione nell’Unione, devono essere trascorsi almeno 21 giorni dal completamento della vaccinazione primaria contro l’infezione da virus della rabbia;
iv)
qualunque vaccinazione successiva contro l’infezione da virus della rabbia deve essere stata eseguita entro il periodo di validità della vaccinazione precedente, in caso contrario deve essere considerata come vaccinazione primaria;
v)
le date di somministrazione del vaccino e i periodi di validità delle vaccinazioni pertinenti sono indicati nel certificato sanitario di cui all’articolo 3, lettera c), punto i), e la data di somministrazione del vaccino non precede la data di identificazione degli animali. A tale certificato deve essere allegata una copia certificata dei dati di vaccinazione;
b)
sono stati sottoposti a una prova valida di titolazione degli anticorpi per la rabbia che soddisfa le seguenti condizioni:
i)
la prova deve essere effettuata conformemente all’allegato XXI, punto 1;
ii)
la data del campione di sangue è indicata sul certificato sanitario di cui all’articolo 3, lettera c), punto i), e a tale certificato deve essere allegata una relazione ufficiale del laboratorio designato che attesti i risultati della prova.»;
(*1) Regolamento delegato (UE) 2026/131 della Commissione, del 20 gennaio 2026, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (GU L, 2026/131 del 27.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/131/oj)."
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), i cani, i gatti e i furetti che sono originari di paesi terzi o territori o loro zone che figurano nell’elenco di cui alla tabella dell’allegato VIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (*2), oppure che sono originari di detti paesi terzi o territori o loro zone e vi transitano, e per i quali non sono imposte condizioni specifiche di cui alla colonna 5 di tale tabella sono autorizzati a entrare nell’Unione senza essere sottoposti alla prova di titolazione per la rabbia.
(*2) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj).»;"
c)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. L’ingresso di partite di cani in uno Stato membro o in una sua zona aventi lo status di indenne da malattia per l’Echinococcus multilocularis è consentito solo se gli animali di tali partite soddisfano le seguenti prescrizioni:
a)
sono stati trattati da un veterinario contro tale infestazione conformemente all’allegato XXI, punto 2, entro il termine ivi previsto;
b)
le seguenti informazioni relative al trattamento devono essere certificate dal veterinario che lo somministra nel certificato sanitario di cui all’articolo 3, lettera c), punto i), che accompagna gli animali nell’Unione:
i)
il codice alfanumerico del transponder del cane;
ii)
il nome del prodotto contro l’infestazione da Echinococcus multilocularis;
iii)
il nome del fabbricante del prodotto;
iv)
la data e l’ora del trattamento;
v)
il nome, il timbro e la firma del veterinario che lo ha somministrato.»
;
3)
l’allegato XXI è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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