Art. 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/688

In vigore dal 20 gen 2026
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/688 Il regolamento delegato (UE) 2020/688 è così modificato: 1) l’articolo 53 è sostituito dal seguente: «Articolo 53 Prescrizioni per i movimenti di cani, gatti e furetti verso altri Stati membri Gli operatori spostano cani, gatti e furetti in un altro Stato membro solo se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni: a) gli animali sono identificati individualmente: i) mediante un transponder iniettabile impiantato conformemente all’articolo 70 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 70 bis di tale regolamento delegato; oppure ii) mediante un tatuaggio chiaramente leggibile, eseguito prima del 3 luglio 2011; b) gli animali provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti nei 30 giorni precedenti la data di spedizione; c) gli animali sono stati sottoposti a un primo ciclo vaccinale completo contro la rabbia almeno 21 giorni prima della data del movimento o sono stati rivaccinati contro la rabbia conformemente ai requisiti di validità di cui all’allegato VII, parte 1; tuttavia tale prescrizione non si applica ai cani, ai gatti e ai furetti spostati conformemente all’articolo 54, paragrafi 1 e 2; d) in caso di cani spostati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da malattia per l’infestazione da Echinococcus multilocularis, gli animali sono stati oggetto delle misure di riduzione dei rischi per l’infestazione da Echinococcus multilocularis conformemente all’allegato VII, parte 2, punto 1, entro il termine previsto nella parte 2, punto 2, di detto allegato, prima di essere introdotti in tale Stato membro o zona; tuttavia tale prescrizione non si applica ai cani spostati conformemente all’articolo 54, paragrafo 2; e) gli animali sono accompagnati individualmente dal documento di identificazione di cui all’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2035, che indica e attesta la conformità alle prescrizioni di cui alle lettere c) e d); f) gli animali raggruppati dopo che hanno lasciato lo stabilimento di origine sono raggruppati in centri di raccolta di cani, gatti e furetti riconosciuti conformemente all’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2019/2035.» ; 2) l’articolo 55 è così modificato: a) alla lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente: «i) mediante un transponder iniettabile impiantato conformemente all’articolo 70 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 70 bis di tale regolamento delegato;»; b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) gli animali sono accompagnati ciascuno dal documento di identificazione individuale di cui all’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2035, attestante che: i) ciascun animale è stato sottoposto a un primo ciclo vaccinale completo contro la rabbia almeno 21 giorni prima della data del movimento o è stato rivaccinato contro la rabbia conformemente ai requisiti di validità di cui all’allegato VII, parte 1; tuttavia tale prescrizione non si applica ai cani, ai gatti e ai furetti spostati conformemente all’articolo 56; ii) in caso di cani spostati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di esente da malattia per l’Echinococcus multilocularis, tali animali sono stati oggetto delle misure di riduzione dei rischi per l’infestazione da Echinococcus multilocularis conformemente all’allegato VII, parte 2, punto 1, entro il termine previsto nella parte 2, punto 2, di detto allegato, prima di essere introdotti in tale Stato membro o zona.»; 3) all’articolo 58, il paragrafo 1 è così modificato: a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) in caso di canidi spostati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da malattia per l’Echinococcus multilocularis, gli animali sono stati oggetto delle misure di riduzione dei rischi per l’infestazione da Echinococcus multilocularis conformemente all’allegato VII, parte 2, punto 3, del presente regolamento entro il termine previsto nella suddetta parte, prima di essere introdotti in tale Stato membro o zona.»; b) la lettera e) è soppressa; 4) all’articolo 65, paragrafo 1, lettera b), il punto i) è così modificato: «i) il documento di identificazione individuale per ogni cane, gatto e furetto destinato ad essere spostato, di cui all’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2035, è debitamente compilato con le informazioni di cui all’articolo 53, lettere b), c) e d), del presente regolamento;»; 5) all’articolo 71, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli operatori o, se del caso, i detentori di animali da compagnia spostano in un altro Stato membro volatili in cattività (ad eccezione di colombi viaggiatori per eventi sportivi), api mellifere, bombi (ad eccezione dei bombi provenienti da stabilimenti di produzione isolati dal punto di vista ambientale riconosciuti), primati, cani, gatti, furetti o altri carnivori solo se accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine.» ; 6) l’allegato VII è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
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