Art. 27
Rilascio e compilazione del documento di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di volatili da compagnia introdotti in uno Stato membro da un paese terzo o territorio
In vigore dal 20 gen 2026
Rilascio e compilazione del documento di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di volatili da compagnia introdotti in uno Stato membro da un paese terzo o territorio
1. I volatili da compagnia sono autorizzati ad entrare nell’Unione solo se sono accompagnati dal certificato sanitario di cui all’, paragrafo 1, e se tale certificato permette di stabilire che il certificato stesso è stato rilasciato da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di spedizione in base ai documenti giustificativi oppure da un veterinario autorizzato ed è stato successivamente convalidato dall’autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione, dopo che il veterinario che rilascia il documento:
a)
ha verificato che i volatili da compagnia sono stati identificati in conformità dell’; e
b)
ha debitamente compilato le voci pertinenti del certificato sanitario:
i)
con le informazioni di cui all’, paragrafo 2, lettere da a) a i), attestando in tal modo il rispetto delle condizioni di cui all’ e all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c), se del caso;
ii)
in base a una dichiarazione scritta del proprietario dell’animale da compagnia o della persona autorizzata di cui all’, paragrafo 3, allegata a tale certificato sanitario;
iii)
in base alle prove, fornite dal proprietario dell’animale da compagnia o dalla persona autorizzata, del fatto che è stata predisposta la quarantena dei volatili da compagnia presso uno stabilimento di quarantena riconosciuto conformemente all’ del regolamento delegato (UE) 2019/2035, in caso di volatili da compagnia che devono essere sottoposti a quarantena conformemente all’ del presente regolamento.
2. I volatili da compagnia sono autorizzati a entrare nell’Unione solo se il certificato sanitario di cui al paragrafo 1 permette anche di stabilire che il certificato stesso è stato rilasciato o convalidato non più di 10 giorni prima della data di ingresso nell’Unione. In caso di trasporto via mare, il periodo di 10 giorni è prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio via mare.
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