Art. 1
Gigafabbrica di intelligenza artificiale
In vigore dal 16 gen 2026
Il regolamento (UE) 2021/1173 è così modificato:
1)
l' è così modificato:
i)
sono aggiunti i punti seguenti:
«3 quater)
“gigafabbrica di intelligenza artificiale” o “gigafabbrica di IA”: una struttura all'avanguardia su larga scala dotata di capacità sufficiente per gestire l'intero ciclo di vita, dallo sviluppo all'inferenza su larga scala, di modelli e applicazioni di IA di grandissime dimensioni, che fornisce un'infrastruttura di servizi di supercalcolo composta da una capacità di calcolo ottimizzata per l'IA, un'infrastruttura di centri dati di sostegno che comprende possibilità di archiviazione ad alta capacità e messa in rete, ambienti dedicati di accesso sicuro degli utenti al cloud e servizi di sostegno specializzati e sicuri orientati all'IA per le sue operazioni avanzate, il tutto sostenuto da un'infrastruttura sostenibile dal punto di vista ambientale, in particolare per i sistemi energetici e di approvvigionamento idrico;
3 quinquies)
“consorzio per gigafabbrica di intelligenza artificiale” o “consorzio per gigafabbrica di IA”: un'associazione di soggetti giuridici ammissibili che si riunisce in un consorzio al fine di istituire e gestire una gigafabbrica di IA ed è vincolata da un accordo di consorzio che specifica i rispettivi ruoli e responsabilità di tali soggetti per la durata di vita della gigafabbrica di IA, oppure un nuovo soggetto giuridico costituito al fine di istituire e gestire una gigafabbrica di IA e tale consorzio è debitamente istituito nell'Unione per una durata minima di cinque anni. Uno o più partner privati di tale consorzio possono anche far parte dei membri del settore privato dell'impresa comune;
3 sexies)
“coordinatore di gigafabbrica di IA”: un soggetto giuridico debitamente costituito nell'Unione e validamente esistente a norma del diritto dello Stato membro in cui è stabilito, che è: legalmente autorizzato a rappresentare un consorzio per gigafabbrica di IA e dotato della capacità giuridica e dell'autorità per concludere, dare esecuzione e attuare la convenzione di accoglienza per gigafabbrica di IA; ha sede nell'Unione; è soggetto a controllo, direttamente o indirettamente, attraverso una partecipazione o altri mezzi, quali definiti nel capo IV del regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e nei pertinenti principi del diritto dell'Unione in materia di concorrenza, da parte di soggetti giuridici o persone fisiche stabiliti nell'Unione; e può altresì essere un soggetto ospitante esistente che rappresenta uno Stato partecipante che è uno Stato membro o un consorzio ospitante di Stati partecipanti;
3 septies)
“convenzione di accoglienza per gigafabbrica di IA”: un accordo concluso tra l'impresa comune e il coordinatore di gigafabbrica di IA ai fini dell'accoglienza e della gestione di una gigafabbrica di IA;
3 octies)
“soggetto ospitante di gigafabbrica di IA”: un soggetto giuridico designato dal consorzio per gigafabbrica di IA per accogliere e gestire una gigafabbrica di IA e i suoi servizi, e che è stabilito in uno Stato partecipante che è uno Stato membro;
3 nonies)
“accordo di cooperazione per gigafabbrica di intelligenza artificiale”: un accordo tra l'impresa comune e un paese terzo che specifica l'ammissibilità alla partecipazione a un consorzio per gigafabbrica di IA e l'accesso degli utenti alle gigafabbriche di IA per i soggetti giuridici soggetti a controllo, direttamente o indirettamente, attraverso una partecipazione o altri mezzi, da parte di soggetti giuridici o persone fisiche stabiliti in tale paese terzo;
3 decies)
“gigafabbrica di IA multisito in un unico paese”: una gigafabbrica di IA presente in più luoghi fisici situati nel territorio di uno Stato membro;
3 undecies)
“gigafabbrica di IA multisito in più paesi”: una gigafabbrica di IA presente in più luoghi fisici situati nei territori di diversi Stati membri;
(*1) Regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (GU L, 2024/1624, del 19.6.2024, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj).»;"
ii)
è aggiunto il punto seguente:
«19 bis)
“centro nazionale di competenza per il settore quantistico”: un soggetto giuridico, o un consorzio di soggetti giuridici, stabilito in uno Stato partecipante, che, su richiesta, fornisce agli utenti dell'industria, comprese le PMI, del mondo accademico, delle organizzazioni che svolgono attività di ricerca e delle pubbliche amministrazioni l'accesso a tecnologie, strumenti, applicazioni e servizi quantistici, nonché a infrastrutture quantistiche nazionali o europee, e che offre competenze, abilità, formazione, messa in rete e promozione;»
;
2)
l' è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La missione dell'impresa comune è quella di elaborare, implementare, ampliare e mantenere nell'Unione un ecosistema di livello mondiale, federato, sicuro, interoperabile e iperconnesso di infrastrutture di dati, servizi, calcolo quantistico e supercalcolo. Essa ha lo scopo di sostenere lo sviluppo e l'adozione di sistemi di supercalcolo e di tecnologie e sistemi quantistici innovativi e competitivi orientati alla domanda e agli utenti, nonché lo sviluppo di un'ampia gamma di applicazioni ottimizzate per tali sistemi. Ciò si basa per quanto possibile su una catena di approvvigionamento europea al fine di limitare il rischio di interruzioni e dipendenze e rafforzare l'autonomia strategica e la sovranità tecnologica dell'Unione, garantendo nel contempo l'uso dei componenti, delle tecnologie e delle conoscenze migliori. Essa estende inoltre l'uso di tale infrastruttura a un gran numero di utenti pubblici e privati e sostiene la duplice transizione e lo sviluppo di competenze chiave per la forza lavoro europea nella scienza e nell'industria.»
;
b)
il paragrafo 2 è così modificato:
i)
è aggiunta la lettera seguente:
«f bis)
sostenere la ricerca e l'innovazione fondamentali e applicate più avanzate in materia di tecnologie quantistiche, la loro transizione dal laboratorio alla produzione e la loro implementazione, adozione e integrazione in infrastrutture quantistiche di livello mondiale, al fine di costruire un ecosistema quantistico dinamico, innovativo, sostenibile e resiliente in tutta l'Unione e di garantire la leadership scientifica e industriale, la competitività, l'autonomia strategica e la sovranità tecnologica dell'Unione nel calcolo, nella comunicazione e nel rilevamento quantistici.»
;
ii)
la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h)
sviluppare e gestire le fabbriche di IA e sostenere l'istituzione di gigafabbriche di IA e dei relativi servizi, nonché l'accesso agli stessi, al fine di costruire un ecosistema di IA dinamico, innovativo, sostenibile e resiliente in tutta l'Unione e di garantire la leadership scientifica e industriale.»
;
c)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nell'acquisire i supercomputer e nel sostenere lo sviluppo e l'adozione di tecnologie, sistemi e applicazioni quantistici, di IA e di calcolo ad alte prestazioni, l'impresa comune contribuisce a tutelare gli interessi dell'Unione. L'impresa comune consente di adottare un approccio di co-progettazione per l'acquisizione di supercomputer di livello mondiale, salvaguardando nel contempo la sicurezza della catena di approvvigionamento delle tecnologie e dei sistemi acquisiti. Contribuisce all'autonomia strategica dell'Unione, preservando nel contempo la sua economia aperta, sostiene lo sviluppo di tecnologie e applicazioni che rafforzano le catene di approvvigionamento europee per le tecnologie di calcolo ad alte prestazioni, di IA e quantistiche e ne promuove l'integrazione in sistemi che rispondono a un gran numero di esigenze scientifiche, sociali, ambientali, industriali, e di uso per la sicurezza.»
;
3)
all'articolo, paragrafo 1, sono aggiunte le lettere seguenti:
«i)
il pilastro delle gigafabbrica di IA, comprendente le attività delle gigafabbriche di IA, che nel contesto del loro funzionamento potrebbero essere collegate alla rete EuroHPC di fabbriche di IA per garantire un'integrazione, un'assistenza agli utenti e una condivisione di conoscenze senza soluzione di continuità in tutto l'ecosistema europeo dell'IA; tale pilastro comprende le attività seguenti:
i)
fornire ai ricercatori, agli imprenditori, alle industrie, comprese le PMI, le start-up e le scale-up, e ai settori pubblici europei un'infrastruttura di calcolo per l'IA di livello mondiale;
ii)
consentire lo sviluppo di nuove soluzioni di IA in tutti i settori pubblici e privati, incluso lo sviluppo di modelli di base (foundation models), e
iii)
garantire la competitività e la sovranità dell'Unione in quanto continente dell'IA;
j)
il pilastro delle tecnologie quantistiche, che riguarda l'intero ecosistema quantistico e i settori di applicazione del calcolo e della simulazione quantistici, della comunicazione quantistica, nonché del rilevamento e della metrologia quantistici, garantendo la sicurezza e la resilienza della catena di approvvigionamento quantistica e delle relative tecnologie abilitanti. Le attività riguardano, tra l'altro:
i)
ricerca e innovazione a livello scientifico e tecnologico: promozione dell'eccellenza nella ricerca nei settori della scienza e delle tecnologie quantistiche;
ii)
transizione dal laboratorio alla produzione e sviluppo dell'ecosistema: sostegno a favore dello sviluppo e dell'implementazione di infrastrutture quantistiche all'avanguardia; promozione dell'industrializzazione delle tecnologie quantistiche sostenendo l'adozione di applicazioni quantistiche nei settori pubblici e industriali chiave, garantendo la trasformazione in applicazioni reali dei progressi in tutti i settori quantistici, compreso lo sviluppo di mercati guida; promozione di norme europee e internazionali e sostegno a favore dello sviluppo e della messa in rete di centri nazionali di competenza per il settore quantistico in tutta Europa;
iii)
accelerazione dello sviluppo e dell'operatività di sistemi di calcolo quantistico tolleranti ai guasti grazie a misure pubbliche a sostegno di un ecosistema quantistico europeo competitivo e a una catena di approvvigionamento basata su tecnologie realizzate e progettate in Europa;
iv)
competenze e talenti: sviluppo di una forza lavoro competitiva e inclusiva nei settori della ricerca e dell'ingegneria quantistiche attraverso iniziative coordinate in materia di istruzione, formazione e mobilità, in tutte le principali discipline e in tutti i principali settori tecnici connessi al settore quantistico;
v)
cooperazione internazionale: sviluppo della collaborazione internazionale in materia di tecnologie quantistiche al fine di risolvere sfide scientifiche e sociali globali, in linea con gli obiettivi di politica estera e con gli impegni internazionali dell'Unione.»
;
4)
l'articolo 5 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il contributo finanziario dell'Unione all'impresa comune, compresi gli stanziamenti SEE, ammonta a un massimo di 4 122 300 000 EUR, compresi 92 000 000 EUR per costi amministrativi, purché tale importo sia affiancato dal contributo degli Stati partecipanti quantomeno di pari entità, ripartito indicativamente come segue:
a)
fino a 1 660 000 000 EUR da Orizzonte Europa, di cui 160 000 000 EUR per l'attuazione di attività di ricerca e innovazione quantistiche di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera j), e conformemente all'articolo 34, paragrafi 1 e 2;
b)
fino a 2 142 300 000 EUR dal programma Europa digitale; e
c)
fino a 320 000 000 EUR dal meccanismo per collegare l'Europa.
I fondi supplementari provenienti da Orizzonte Europa, dal programma Europa digitale e dal meccanismo per collegare l'Europa possono integrare il contributo dell'Unione di cui al primo comma, purché tali importi supplementari siano affiancati dal contributo di uno o più membri dell'impresa comune diversi dall'Unione quantomeno di pari entità. Tali fondi supplementari non sono contabilizzati ai fini del calcolo del contributo finanziario massimo dell'Unione.»
;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. All'impresa comune possono essere assegnati fondi supplementari a titolo di uno qualsiasi dei programmi dell'Unione diversi da Orizzonte Europa, del programma Europa digitale e del meccanismo per collegare l’Europa e che integrano i contributi di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo, e a integrazione degli stessi, per sostenere i suoi pilastri di attività di cui all'articolo 4, eccetto quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a). Tali fondi supplementari non sono contabilizzati ai fini del calcolo del contributo finanziario massimo dell'Unione.»
;
c)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«4 bis) Per i contributi assegnati all'impresa comune a norma dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, si applica l'articolo 158 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) Qualora tali contributi supplementari dell'Unione siano connessi al pilastro di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera i), uno o più membri diversi dall'Unione versano contributi supplementari commisurati all'importo dei contributi dell'Unione.
(*2) Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 2024/2509, del 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).»;"
d)
il paragrafo 6, 7 e 8 sono soppressi;
5)
è aggiunto l’articolo seguente:
«Articolo 12 ter
Gigafabbrica di intelligenza artificiale
1. Una gigafabbrica di IA è ubicata in Stati partecipanti che sono Stati membri. È sostenuta finanziariamente da un partenariato tra l'Unione, uno o più Stati partecipanti, rappresentati attraverso l'impresa comune, e un consorzio per gigafabbrica di IA, che può includere uno o più fornitori di infrastrutture tecnologiche, legalmente rappresentati da un coordinatore di gigafabbrica di IA. Tale partenariato tra l'impresa comune e il coordinatore di gigafabbrica di IA assume la forma di una convenzione di accoglienza. Ciascuno Stato partecipante al partenariato relativo alla gigafabbrica di IA conclude con l'impresa comune un accordo amministrativo che definisce il meccanismo di coordinamento per il pagamento e la comunicazione dei contributi ai richiedenti stabiliti in tale Stato partecipante. Tale accordo comprende il tempo di accesso concordato dello Stato partecipante, il calendario di accesso, le condizioni dei pagamenti e gli obblighi in materia di comunicazioni e gli obblighi in materia di audit.
2. Le gigafabbriche di IA multisito sono gestite da un unico consorzio per gigafabbrica di IA e funzionano come un'entità tecnica integrata. I siti costitutivi di una gigafabbrica di IA multisito sono interconnessi con reti a banda larga ad altissima velocità. In una gigafabbrica di IA multisito in un unico paese, almeno un sito costitutivo ha le dimensioni di una gigafabbrica di IA. Un consorzio di gigafabbrica di IA multisito in più paesi è composto da almeno un soggetto ospitante per Stato membro ospitante; almeno un sito costitutivo degli Stati membri partecipanti ha le dimensioni di una gigafabbrica di IA. Ciascun soggetto ospitante di una gigafabbrica di IA multisito in più paesi è responsabile in solido nei confronti dell'Unione per il contributo dell'Unione che riceve. L'accordo relativo al consorzio di gigafabbrica di IA multisito in più paesi specifica la ripartizione delle responsabilità tra i soggetti ospitanti, nonché le responsabilità tecniche, operative, normative e finanziarie di ciascun soggetto ospitante.
3. La partecipazione a un consorzio per gigafabbrica di IA di soggetti giuridici di Stati non partecipanti è soggetta a restrizioni o esclusioni qualora tale partecipazione sia considerata contraria alla sicurezza, all'autonomia, agli interessi o alle risorse strategiche dell'Unione. Conformemente ai regolamenti (UE) 2021/695, (UE) 2021/694 e (UE) 2021/1153, l'invito a manifestare interesse per la selezione di un consorzio per gigafabbrica di IA limita la partecipazione al consorzio per gigafabbrica di IA ai soggetti giuridici stabiliti negli Stati partecipanti o ai soggetti giuridici stabiliti in paesi associati specificati del programma Orizzonte Europa, del programma Europa digitale e di qualsiasi successivo programma di finanziamento pertinente dell'Unione, o in altri paesi terzi in aggiunta agli Stati partecipanti che non sono in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri. Le restrizioni e le esclusioni di cui al presente paragrafo non si applicano, in linea di principio, ai soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi che hanno firmato un accordo di cooperazione per gigafabbrica di IA o un accordo analogo con l'Unione. L'invito a manifestare interesse per la selezione di un consorzio per gigafabbrica di IA prevede che i soggetti giuridici stabiliti in altri paesi terzi possono essere ammissibili a condizione che tali soggetti giuridici rispettino i requisiti applicabili a tali soggetti giuridici al fine di garantire la tutela degli interessi di sicurezza dell'Unione e degli Stati membri e di assicurare la protezione delle informazioni classificate. Tali requisiti sono definiti nel programma di lavoro.
4. Le gigafabbriche di IA sono selezionate sulla base di un appalto congiunto tra l'impresa comune e una o più amministrazioni aggiudicatrici degli Stati partecipanti. Un consorzio per gigafabbrica di IA beneficia di un impegno esplicito assunto dallo Stato membro con l'impresa comune a finanziare la sua quota della gigafabbrica di IA che sarà stabilita nel territorio di tale Stato membro previa selezione a norma del paragrafo 19. Tale impegno è assunto dallo Stato membro prima della pubblicazione dell'invito a manifestare interesse.
5. Il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 5 copre fino al 17 % degli investimenti in spese in conto capitale dell'infrastruttura di calcolo complessiva della gigafabbrica di IA. In alternativa, il contributo dell'Unione può essere apportato sotto forma di un acquisto garantito di tempo di accesso alla gigafabbrica di IA concordato preventivamente e corrispondere in valore pari al 17 % della spesa in conto capitale dell'infrastruttura informatica complessiva della gigafabbrica di IA. Uno o più Stati partecipanti dovrebbero contribuire con un importo pari almeno al contributo dell'Unione. L'investimento residuo e le spese operative della gigafabbrica di IA sono coperti dal consorzio per gigafabbrica di IA. In caso di gigafabbriche di IA multisito in un unico paese, l'intero contributo dell'Unione, con i corrispondenti diritti di accesso all'infrastruttura di calcolo, può essere assegnato al sito costitutivo più grande. In caso di gigafabbriche di IA multisito in più paesi, il contributo dell'Unione può essere assegnato alle gigafabbriche di IA che soddisfano i criteri in termini di dimensioni e a una gigafabbriche di IA per ciascuno Stato membro partecipante.
6. Una fabbrica di IA selezionata può espandersi in modo sostanziale e diventare una gigafabbrica di IA. In tal caso, il sostegno finanziario dell'Unione già fornito a tale fabbrica di IA è conteggiato come parte del contributo dell'Unione alle spese in conto capitale dell'infrastruttura di calcolo della gigafabbrica di IA di cui al paragrafo 5 del presente articolo. Le stesse disposizioni si applicano agli Stati partecipanti. La convenzione di accoglienza della fabbrica di IA di cui all'articolo 10 è modificata di conseguenza, se del caso. L'investimento supplementare nella fabbrica di IA destinata a diventare una gigafabbrica di IA e le spese operative della gigafabbrica di IA sono coperti dal consorzio per gigafabbrica di IA.
7. Uno Stato membro può fornire i propri contributi per una gigafabbrica di IA direttamente attraverso meccanismi di finanziamento nazionali o indirettamente attraverso altre fonti. Uno Stato membro convoglia, mediante un accordo amministrativo con l'impresa comune, i propri contributi, compresi quelli di cui al paragrafo 5 del presente articolo e qualsiasi altro contributo supplementare, in tutto o in parte, attraverso l'impresa comune, che gestisce ed eroga tali fondi per conto di tale Stato mebro alla gigafabbrica di IA individuata. Il contributo finanziario volontario può consistere, in tutto o in parte, in fondi che uno Stato membro riceve a norma del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) o del regolamento (UE) 2021/1060 (*4).
8. Uno Stato membro può decidere di assegnare parte del contributo finanziario che riceve a norma del regolamento (UE) 2021/241 (“dotazioni dell’RRF”) per finanziare, in tutto o in parte, il suo contributo finanziario volontario a una gigafabbrica di IA conformemente al paragrafo 7 del presente articolo, nonché per coprire il suo contributo nel caso in cui una gigafabbrica di IA non sia selezionata per il finanziamento dell'Unione. Gli Stati membri possono inoltre decidere di utilizzare le dotazioni dell’RRFrimanenti per finanziare i loro contributi nazionali alle fabbriche di IA, ai supercomputer o ai computer quantistici o ad altri investimenti nell'IA, nelle tecnologie quantistiche o nel calcolo ad alte prestazioni connessi agli obiettivi dell'impresa comune e individuati dallo Stato membro nel PRR. Gli Stati membri convogliano tali contributi attraverso l'impresa comune conformemente al paragrafo 7 del presente articolo. Con la firma di un accordo di contributo e il trasferimento integrale e irrevocabile delle dotazioni dell’RRF all'impresa comune al più tardi entro il 31 agosto 2026, si riterrà che lo Stato membro abbia rispettato il termine tassativo di cui al regolamento (UE) 2021/241.
9. Uno Stato membro può decidere di assegnare parte del contributo finanziario che riceve a norma del regolamento (UE) 2021/241 o del regolamento (UE) 2021/1060 o di un altro programma di finanziamento per finanziare l'acquisizione e la gestione di infrastrutture di dati e di servizi di IA, di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico nuove, avanzate e all'avanguardia nel suo territorio. Tale Stato membro può, mediante un accordo amministrativo con l'impresa comune, convogliare tali investimenti attraverso quest'ultima, che gestisce e destina tali fondi all'investimento individuato per conto dello Stato membro. Con la firma di un accordo di contributo e il trasferimento integrale e irrevocabile delle dotazioni dell’RRF all'impresa comune al più tardi entro il 31 agosto 2026, si ritiene che lo Stato membro abbia rispettato il termine di cui al regolamento (UE) 2021/241.
Su richiesta dello Stato membro interessato, uno strumento infrastrutturale avanzato e all'avanguardia di cui al primo comma riceve dall'impresa comune il marchio EuroHPC per le infrastrutture di IA e di calcolo, a condizione che raggiunga un livello di prestazione almeno equivalente a uno dei supercomputer EuroHPC istituiti, comprese le fabbriche di IA.
L'impresa comune riunisce in una federazione e collega in una rete le infrastrutture cui è stato assegnato il marchio EuroHPC per le infrastrutture di IA e di calcolo e le infrastrutture EuroHPC di IA, di calcolo o di calcolo quantistico, a seconda dei casi.
Lo Stato membro può decidere di concedere all'impresa comune un certo tempo di accesso alle infrastrutture finanziate a norma del presente paragrafo. Tali contributi non sono contabilizzati ai fini del calcolo del contributo di cui all'articolo 5, paragrafo 1. Il tempo di accesso messo a disposizione dallo Stato membro è gestito dall'impresa comune nell'ambito del tempo di accesso dell'Unione.
10. Gli Stati membri possono fornire all'impresa comune tempo di accesso a uno o più dei loro supercomputer EuroHPC, delle loro fabbriche di IA EuroHPC o delle loro gigafabbriche di IA EuroHPC mediante un accordo amministrativo che definisce la quota di tempo di accesso concesso e la sua durata. Tale tempo di accesso diventa il tempo di accesso dell'Unione ed è utilizzato principalmente per concedere l'accesso alle start-up e alle PMI per le loro attività di ricerca o innovazione. Tali contributi non sono considerati contributi in natura degli Stati membri.
11. Il tempo di accesso dell'Unione a una o più delle fabbriche di IA EuroHPC degli Stati membri o gigafabbriche di IA EuroHPC può essere utilizzato per dare libero accesso ai progetti europei che sviluppano modelli di IA di frontiera aperti che sono importanti motori dell'innovazione; tali progetti saranno selezionati attraverso un concorso aperto a livello dell'Unione organizzato dall'impresa comune. Tali modelli aperti sono resi ampiamente disponibili alle autorità pubbliche di tutta Europa e alle comunità scientifiche e imprenditoriali europee. Gli Stati membri possono integrare tali sforzi concedendo all'impresa comune un tempo di accesso supplementare per tali progetti a valore aggiunto dell'Unione. Tale tempo di accesso non è considerato come contributo in natura da parte degli Stati membri.
12. L'impresa comune è proprietaria della parte dell'infrastruttura di calcolo della gigafabbrica di IA corrispondente al contributo dell'Unione alle spese in conto capitale, di cui ai paragrafi 4, 5 e 6, per una durata di almeno cinque anni dall'entrata in funzione della gigafabbrica di IA e come ulteriormente specificato nella convenzione di accoglienza per gigafabbrica di IA. In alternativa, quando il contributo dell'Unione è apportato sotto forma di un acquisto garantito di tempo di accesso alla gigafabbrica di IA concordato preventivamente di cui al paragrafo 5, la durata è di almeno cinque anni, come ulteriormente specificato nella convenzione di accoglienza per gigafabbrica di IA. In entrambi i casi, la durata è prorogata in caso di sostanziale aggiornamento dell'infrastruttura di calcolo della gigafabbrica di IA. Fatto salvo lo scioglimento dell'impresa comune, di cui all'articolo 23, paragrafo 4, dello statuto, la proprietà è trasferita conformemente alla convenzione di accoglienza per gigafabbrica di IA o è prorogata per un periodo concordato alle condizioni specificate in tale convenzione. In caso di trasferimento della proprietà al consorzio per gigafabbrica di IA, il valore residuo dell'infrastruttura di calcolo della gigafabbrica di IA è convertito in tempo di accesso equivalente per l'Unione. Se vi è una decisione di dismissione senza alcun trasferimento della proprietà al consorzio per gigafabbrica di IA conformemente alla convenzione di accoglienza, i costi pertinenti sono a carico del consorzio per gigafabbrica di IA.
13. Il tempo di accesso dell'Unione e degli Stati partecipanti alla gigafabbrica di IA è direttamente proporzionale ai rispettivi contributi finanziari alle spese in conto capitale dell'infrastruttura di calcolo della gigafabbrica di IA o all'acquisto garantito di tempo di accesso alla gigafabbrica di IA concordato preventivamente.
14. Il consiglio di direzione dell'impresa comune stabilisce:
a)
le condizioni per il tempo di accesso dell'Unione alle gigafabbriche di IA;
b)
le norme specifiche per le condizioni di accesso alle gigafabbriche di IA che riguardano l'assegnazione del tempo di accesso dell'Unione per le attività e i progetti considerati strategici per l'Unione;
c)
le norme specifiche per le condizioni di accesso alle gigafabbriche di IA che riguardano l'assegnazione del tempo di accesso dell'Unione per le attività e i progetti connessi alla sicurezza.
15. Nel determinare le condizioni per il tempo di accesso dell'Unione a norma del paragrafo 9, il consiglio di direzione provvede affinché l'accesso:
a)
sia concesso agli utenti residenti, stabiliti o ubicati in uno Stato membro o in un paese terzo associato al programma Europa digitale, a Orizzonte Europa o al meccanismo per collegare l'Europa;
b)
sia gratuito per gli utenti di soggetti di diritto pubblico, per gli utenti industriali per le applicazioni relative ad attività di ricerca e innovazione finanziate da Orizzonte Europa, dal programma Europa digitale o dal meccanismo per collegare l'Europa, e per gli utenti che hanno ricevuto un marchio di eccellenza nell'ambito di Orizzonte Europa o dei programmi Europa digitale, nonché per le attività private di innovazione delle PMI e delle scale-up;
c)
preveda risorse di calcolo riservate specificamente per i progetti di ricerca e innovazione finanziati dall'Unione, in modo che sia garantita la disponibilità e che siano considerati prioritari nella programmazione.
16. Il consiglio di direzione monitora la quota del tempo di accesso dell'Unione per i diversi tipi di utenti di cui al paragrafo 15, lettera a). Qualora vi sia uno squilibrio significativo in termini di quote di tempo di accesso tra i diversi tipi di utenti rispetto alla domanda, il consiglio di direzione adotta le opportune misure correttive per far fronte a tale squilibrio.
17. I contributi dell'Unione e degli Stati partecipanti sono soggetti a condizioni che garantiscono la tutela degli interessi strategici dell'Unione. Le condizioni specifiche di cui al presente paragrafo sono stabilite in un'apposita convenzione di accoglienza per gigafabbrica di IA. La convenzione di accoglienza per gigafabbrica di IA è disciplinata dal diritto dell'Unione, integrato, per tutte le questioni non contemplate dal presente regolamento o da altri atti giuridici dell'Unione, dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto ospitante. La convenzione di accoglienza per gigafabbrica di IA:
a)
definisce nel dettaglio l'assetto proprietario e la struttura di governance della gigafabbrica di IA;
b)
include disposizioni volte a garantire una sorveglianza e un controllo efficaci e proporzionati della gigafabbrica di IA da parte dell'Unione al fine di salvaguardare le risorse strategiche, gli interessi, l'autonomia o la sicurezza dell'Unione;
c)
specifica i contributi finanziari dell'Unione, degli Stati partecipanti e dei partner pubblici o privati del consorzio per gigafabbrica di IA, compreso il tempo di accesso garantito alla gigafabbrica di IA di cui al paragrafo 8, a seconda dei casi, nonché la sua durata;
d)
specifica, se del caso, eventuali altri interessi dell'Unione derivanti da investimenti di quest'ultima disciplinati da specifici accordi di investimento conclusi tra il consorzio per gigafabbrica di IA e InvestEU;
e)
stabilisce le condizioni di ammissibilità per gli utenti di una gigafabbrica di IA non appartenenti all'Unione che soddisfano le stesse condizioni previste dalle condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3;
f)
stabilisce le condizioni dettagliate di accesso per gli utenti dell'Unione di una gigafabbrica di IA e le modalità di contabilizzazione dei tempi di accesso ai servizi della gigafabbrica di IA;
g)
definisce la qualità del servizio offerto agli utenti dell'impresa comune nella gestione della gigafabbrica di IA, come descritto nell'accordo sul livello dei servizi incluso nella convenzione di accoglienza per gigafabbrica di IA;
h)
stabilisce le modalità di acquisizione, gestione e utilizzo dell'infrastruttura di dati e di calcolo della gigafabbrica di IA, compresi i requisiti degli utenti del settore pubblico, se del caso; se il consorzio per gigafabbrica di IA comprende uno o più fornitori di infrastrutture tecnologiche, include la fornitura di garanzie rafforzate in materia di conflitti di interessi nei confronti di tali fornitori;
i)
elenca le condizioni per il trasferimento della proprietà di cui al paragrafo 12, se del caso;
j)
specifica l'estensione della proprietà o del tempo di accesso garantito acquistato e concordato preventivamente e le condizioni di eliminazione graduale per la gigafabbrica di IA, se del caso;
k)
elenca le condizioni delle responsabilità per la gestione della gigafabbrica di IA, ove opportuno;
l)
specifica l'obbligo del soggetto ospitante di gigafabbrica di IA di presentare al consiglio di direzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione di audit e i dati relativi all'utilizzo dei tempi di accesso dell'Unione nel precedente esercizio finanziario;
m)
contiene una clausola compromissoria, ai sensi dell'articolo 272 TFUE, che conferisce alla Corte di giustizia dell'Unione europea la competenza giurisdizionale per tutte le questioni contemplate dalla convenzione di accoglienza.
18. La gigafabbrica di IA comprende un organo di governance pubblico composto da rappresentanti della Commissione e degli Stati partecipanti che erogano finanziamenti pubblici alla specifica gigafabbrica di IA. La composizione e le modalità di lavoro di tale organo di governance pubblico sono specificate nell'ambito della convenzione di accoglienza per gigafabbrica di IA. Fatta salva l'autonomia di gestione e operativa del consorzio per gigafabbrica di IA, gli elementi che seguono richiedono l'esplicita previa approvazione da pare dell'organo di governance pubblico designato:
a)
qualsiasi proposta di accordo di accesso con soggetti di paesi terzi che possa sollevare preoccupazioni in merito alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione;
b)
modifiche sostanziali della struttura giuridica e finanziaria o del controllo della gigafabbrica di IA che incidano sugli interessi dell'Unione o su quelli degli Stati partecipanti, quali un cambiamento della proprietà o del controllo finali, qualsiasi delocalizzazione di attività critiche al di fuori dell'Unione o importanti decisioni di ristrutturazione finanziaria;
c)
modifiche significative delle finalità strategiche della gigafabbrica di IA.
19. A seguito di un invito a manifestare interesse, il consorzio per gigafabbrica di IA è selezionato dal consiglio di direzione dell'impresa comune attraverso un processo equo e trasparente, con il sostegno di un gruppo di esperti indipendenti e di un istituto finanziario accreditato nominato dal consiglio di direzione ai fini della valutazione, sulla base, tra l'altro, dei criteri seguenti:
a)
valutazione tecnica:
i)
obiettivi e qualità tecnica della proposta;
ii)
qualità del piano di lavoro;
iii)
qualità dell'infrastruttura fisica, informatica e di messa in rete;
iv)
qualità del servizio, compresa la sicurezza e l'affidabilità;
v)
sostenibilità ed efficienza energetica;
vi)
esperienza e know-how del consorzio nella creazione di impianti analoghi su larga scala;
b)
potenziale impatto:
i)
impatto sull'ecosistema di IA europeo, compresa la sua competitività e il suo bacino di talenti;
ii)
valore aggiunto dell'Unione, compreso il contributo all'autonomia strategica e alla sovranità tecnologica;
c)
fattibilità sotto il profilo finanziario:
i)
impegni di investimento del consorzio per gigafabbrica di IA;
ii)
qualità e sostenibilità finanziaria del modello aziendale proposto (compreso un esercizio di dovuta diligenza che deve essere svolto dell'ente finanziario accreditato designato).
20. Se il consorzio non comprende uno o più fornitori di infrastrutture tecnologiche, i fornitori della gigafabbrica di IA sono selezionati dal consorzio per gigafabbrica di IA sulla base di un capitolato d'oneri equo e trasparente che tenga conto delle specifiche generali del sistema, e in particolare dei requisiti degli utenti del settore pubblico, forniti dall'impresa comune nell'invito a manifestare interesse e ulteriormente specificati nella convenzione di accoglienza per gigafabbrica di IA. La selezione si basa su criteri equi, aperti e trasparenti, garantisce inoltre il valore aggiunto dell'Unione e affronta la questione della sicurezza e della resilienza della catena di approvvigionamento. Gli offerenti selezionati soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 2.
21. L'impresa comune può stabilire contratti quadro per la fornitura di componenti essenziali e ad alta domanda, quali i processori di IA avanzati. I consorzi per gigafabbriche di IA possono utilizzare i contratti quadro di cui al presente paragrafo per i loro appalti.
(*3) Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 057 del 18.2.2021, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj)."
(*4) Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj).»;"
6)
all'articolo 16 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fatto salvo l'articolo 17, paragrafo 9, l'utilizzo dei supercomputer EuroHPC è aperto agli utenti dei settori pubblico e privato. Ad eccezione dei supercomputer EuroHPC di livello industriale, i supercomputer EuroHPC sono utilizzati principalmente a fini di ricerca e innovazione che rientrano in programmi di finanziamento pubblico, per applicazioni del settore pubblico e per attività private di innovazione delle PMI, delle start-up e delle scale-up ove opportuno.»
;
7)
l'articolo 34 è sostituito dal seguente:
«Articolo 34
Tassi di rimborso
1. Per le azioni indirette finanziate nell'ambito di Orizzonte Europa, in deroga all'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/695, e per le attività finanziate nell'ambito del programma Europa digitale, l'impresa comune può applicare tassi di rimborso diversi per il finanziamento dell'Unione nell'ambito di un'azione a seconda del tipo di partecipante, segnatamente le PMI, e del tipo di azione. I tassi di rimborso sono indicati nel programma di lavoro.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/695, per le azioni appartenenti al pilastro relativo alle tecnologie quantistiche finanziate nell'ambito di Orizzonte Europa, ciascun programma di lavoro indica una componente obbligatoria riguardante azioni indirette di ricerca e innovazione fino al TRL 5 finanziate dall'Unione al 100 % dei costi ammissibili totali.»
;
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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