Art. 1

In vigore dal 15 gen 2026
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di perossisolfati (persolfati), compreso il perossimonosolfato solfato di potassio, attualmente classificati con i codici NC 2833 40 00 ed ex 2842 90 80 (codice TARIC 2842 90 80 20) e originari della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Società Dazio (%) Codice addizionale TARIC ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd, Shanghai 71,8 A820 United Initiators Shanghai Co., Ltd. 24,5 A821 Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese 71,8 A999 3.   L’applicazione dell’aliquota individuale del dazio specificata per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume in tonnellate) di persolfati venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da [nome e indirizzo della società] [codice addizionale TARIC] nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica l’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese». 4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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